Risarcimento danni per operazione alla schiena non riuscita

Risarcimento danni per operazione alla schiena non riuscita

Ottenere un risarcimento danni per un’operazione alla schiena non riuscita è un diritto del paziente o dei suoi parenti in caso di decesso.

Nel corso di un intervento chirurgico può succedere, per il mancato o inadeguato rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali oppure per negligenza, imprudenza e imperizia, di andare incontro ad errori medici che, in taluni casi, possono comportare anche la morte del paziente.

Per ottenere il risarcimento danni, è fondamentale avvalersi dell’assistenza del medico-legale che valuterà il caso concreto e dirà se ci sono i presupposti per agire.

In questo articolo analizziamo quali rischi comporta un intervento alla schiena e, in particolare, un intervento neuro-chirurgico alla schiena, in cosa consiste la possibile responsabilità del medico e della struttura sanitaria e cosa fare per ottenere il risarcimento danni.

Intervento chirurgico colonna vertebrale: rischi

L’intervento chirurgico o neuro-chirurgico alla colonna vertebrale è particolarmente delicato perché può dare seguito a complicanze di tipo meccanico e biologico che possono comportare, nel peggiore dei casi, la morte del paziente.

Neurochirurgo colonna vertebrale: cosa fa?

Il neurochirurgo si occupa delle patologie che colpiscono il sistema nervoso centrale e il sistema nervoso periferico. Interviene nel trattamento chirurgico di problemi che coinvolgono il cervello (tumori ed emorragie cerebrali, aneurismi, ictus, traumi cranici, adenomi ipofisari), i nervi (lesioni e tumori ai nervi periferici, tunnel carpale e neuropatie), le malformazioni artero-venose (MAV) e, infine, anche la colonna vertebrale (nevralgie, sciatalgie lombari, patologie degenerative della colonna ed ernie del disco dorsale, stenosi del canale vertebrale, danni da traumi).

Generalmente, le operazioni di chirurgia vertebrale e del sistema nervoso periferico hanno come obiettivo la decompressione di strutture nervose (midollo spinale, radici spinali, nervi periferici) o la prevenzione e il trattamento dell’instabilità vertebrale mediante interventi di stabilizzazione o di fusione della colonna (artrodesi delle vertebre lombari) con l’impiego di mezzi di sintesi o protesi.

A seconda della patologia che colpisce il soggetto interessato, il neurochirurgo dà l’indicazione chirurgica e pianifica la tipologia d’intervento più adatta, optando per un approccio di tipo tradizionale o meno invasivo.

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Intervento alla schiena: rischi

Uno dei rischi più comuni di un’operazione alla schiena o di un intervento neuro-chirurgico alla colonna vertebrale è la tromboflebite che si ha quando una vena va incontro ad un processo infiammatorio a causa di un coagulo di sangue, oppure per un’iniezione intravenosa o per la presenza di un’infezione nei tessuti circostanti. Un intervento alla colonna vertebrale può provocare anche complicazioni polmonari dovute alla somministrazione di anestetici, o al lungo periodo di degenza a letto durante la convalescenza postoperatoria. A volte gli impianti possono rompersi o spostarsi e richiedere un secondo intervento chirurgico per la loro sostituzione. Anche il rischio di restare paralizzati (paraplegia o tetraplegia) dopo un intervento di chirurgia vertebrale, anche se statisticamente remoto, è purtroppo da inserirsi tra i rischi di un’operazione alla schiena.

Operazione alla schiena non riuscita: dati in Italia

Gli interventi chirurgici errati sono i casi più frequenti di malasanità in Italia. Secondo una stima dell’ultima edizione del report MedMal realizzato da Marsh Italia, gruppo di intermediazione assicurativa e di consulenza sui rischi, i sinistri registrati annualmente in Italia sono in media 35 per struttura pubblica, ovvero uno ogni 10 giorni.

L’area medica che risulta maggiormente coinvolta nelle richieste di risarcimento danni è quella chirurgica (38% delle richieste di risarcimento danni malasanità), che genera oltre la metà degli eventi denunciati. L’errore chirurgico rappresenta il 67,93% dei sinistri denunciati in chirurgia generale e il 65% nel caso della neurochirurgia, seguito dal rischio di infezione: 9,79% per la chirurgia generale e 13,4% per la neurochirurgia.

A che cosa serve la perizia medico legale?

La perizia medico legale nel caso di operazione alla schiena o intervento neuro-chirurgico non riusciti consente di avere una valutazione preliminare da parte di un professionista che, dopo aver analizzato la cartella clinica e l’ulteriore documentazione disponibile, analizza il caso concreto e nella successiva relazione scritta evidenzia i profili di “fattibilità” di un’eventuale richiesta di risarcimento danni.

Il medico legale valuterà innanzitutto se esiste un danno fisico o psicologico riportato dal paziente (o dai suoi familiari), procederà poi a verificare se c’è stata una responsabilità da parte del medico e/o della sua equipe e se c’è un nesso causale tra il loro comportamento (anche omissivo) e il danno riportato dal paziente.


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Danno per errore chirurgico o neuro-chirurgico: di chi è la responsabilità?

Una volta ottenuto il parere medico-legale di cd “fattibilità”, si procede con l’invio alla struttura sanitaria, anche ospedaliera, o alla clinica di una lettera di diffida e messa in mora recante la richiesta di risarcimento danni da errore sanitario.

Per ottenere il risarcimento del danno da errore medico si hanno 10 anni di tempo da quando si è venuti a conoscenza del fatto che la patologia è stata provocata dall’operazione alla colonna vertebrale.

Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria pubblica o privata

Come disposto dall’art.7 della l. n. 24 del 2017 (cd. legge Gelli-Bianco) la struttura sanitaria, sia essa pubblica (come un ospedale) sia essa privata (come, ad esempio, una casa di cura) ha, nei confronti del paziente, una responsabilità contrattuale e risponde a tale titolo dell’operato dei medici e del personale sanitario che collaborano con essa, ai sensi dell’art. 1228 c.c.

Responsabilità extracontrattuale del chirurgo e neuro-chirurgo

Sempre all’art. 7, la legge Gelli-Bianco prevede, invece, che il medico o l’operatore sanitario che ha materialmente eseguito la prestazione sanitaria all’interno dell’ospedale o della struttura privata risponda nei confronti del paziente a titolo di responsabilità extracontrattuale, salvo il caso in cui abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. È bene però ricordare che nel caso si intendesse agire nei confronti del professionista sanitario che ha materialmente commesso l’errore, il termine di prescrizione si dimezza: da 10 passa, infatti, a 5 anni.

Nel caso di un intervento chirurgico, si ha responsabilità professionale medica quando la condotta sia stata negligente o poco professionale (imperita) rispetto agli standard richiesti dalla specialità e ciò abbia provocato nel paziente un peggioramento delle condizioni di salute. Il risarcimento del danno può essere richiesto anche nel caso di intervento chirurgico inutile.

Responsabilità medica penale

La condotta del medico può essere punita anche penalmente, come previsto dall’art. 590-sexies primo comma del Codice penale, introdotto dalla legge Gelli-Bianco che disciplina: la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

Il medico risponde penalmente quando il danno si sia verificato per colpa, anche lieve, dovuta a negligenza o imprudenza; nel caso di errore dovuto, invece, a imperizia (ad es.: errore di esecuzione, errore nella scelta o disapplicazione delle linee guida, grave errore nell’esecuzione), il medico non risponde penalmente se, avendo comunque correttamente individuato ed applicato le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali adatte al caso concreto, abbia commesso solo un lieve errore di esecuzione (colpa lieve); se invece l’errore è stato grave, allora il medico risponderà penalmente anche in caso di imperizia.

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Risarcimento danni responsabilità medica: gestione stragiudiziale

Dopo aver accertato le responsabilità medico-sanitarie a seguito di un intervento alla schiena non riuscito, inizia generalmente una fase in cui si cerca un accordo tra le parti: paziente, chirurgo o neuro-chirurgo, struttura sanitaria, assicurazione.

Se l’accordo viene raggiunto, si giunge alla liquidazione del risarcimento.

In caso contrario, si passa ai mezzi di risoluzione alternativa delle controversie: la mediazione e l’accertamento tecnico preventivo. Con la mediazione si ricorre a un organismo terzo che tenterà di far raggiungere un accordo alle parti coinvolte, mentre con l’accertamento tecnico preventivo un giudice nominerà un medico legale a cui affiancherà medici specialisti nella materia dell’intervento, al fine di verificare se vi sia stato effettivamente un errore medico e di pervenire ad un accordo che chiuda la controversia senza andare in giudizio.

Intervento chirurgico alla colonna vertebrale: danni risarcibili

In caso di intervento alla schiena non riuscito le vittime o, in caso di decesso, i loro familiari hanno diritto a ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Il danno patrimoniale comprende:

  • Il danno emergente, rappresentato dalla perdita economica conseguente alle spese sostenute o da sostenere (per terapie, farmaci, spese funerarie in caso di decesso, ecc.)
  • Il lucro cessante, cioè il mancato guadagno del danneggiato durante il periodo di invalidità temporanea e/o la perdita definitiva, totale o parziale, di produrre un reddito futuro o, in caso di suo decesso, il venir meno della contribuzione economica per i familiari.

Il danno non patrimoniale, la cui valutazione equitativa è rimessa al giudice, comprende:

  • Il danno biologico, che include le menomazioni temporanee e permanenti all’integrità psicofisica
  • Il danno morale, consistente nel patema d’animo e nella sofferenza interiormente provata dal danneggiato.
  • Il danno esistenziale, quando la vittima di malasanità, a seguito dell’intervento mal riuscito, subisce uno sconvolgimento delle abitudini di vita (cd. personalizzazione del danno biologico, per particolari compromissioni di attività quotidiane o dinamico-ralazionali della vittima).

Risarcimento danno malasanità: calcolo danno biologico

La liquidazione del danno biologico da responsabilità medica in caso di operazione alla schiena o intervento neuro-chirurgico alla schiena non riusciti, è valutata dal giudice sulla base dei criteri fissati dal comma 3 e 4 dell’articolo 7 della legge Gelli n. 24/2017; più precisamente, quest’ultima, stabilisce che il danno biologico conseguente a malasanità vada risarcito sulla base delle tabelle per la liquidazione del danno biologico previste agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private.

Nello specifico, se un’errata operazione alla schiena provoca lesioni di lieve entità (non superiori, cioè, ai 9 punti di invalidità), la liquidazione del danno biologico avverrà secondo i valori monetari contenuti nella tabella di legge creata dal 2001 e annualmente aggiornata e rivalutata; se invece le lesioni provocate dall’errore neurochirurgico sono gravi o gravissime, il giudice, in attesa di una tabella di legge per lesioni di tale gravità, adotta criteri tabellari di origine giurisprudenziale, i più diffusi ed utilizzati dei quali sono quelli del Tribunale di Milano.

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