Legge Gelli-Bianco: come cambia la responsabilità medica penale?

Legge Gelli-Bianco: come cambia la responsabilità medica penale?

Quando si parla di responsabilità medica penale emerge chiaramente tutta la complessità della materia.

L’area della responsabilità penale del medico e dei sanitari è stata profondamente modificata nel 2017 dalla Legge n. 24, la c.d. Legge Gelli-Bianco, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

In questo articolo cerchiamo di capire assieme quali aspetti penali la Legge Gelli ha modificato e come è cambiata la responsabilità penale del medico e dei sanitari.


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Responsabilità medica penale tra linee guida e buone pratiche

La Legge Gelli è per prima cosa intervenuta sulla disciplina della responsabilità medica penale introducendo, nel codice penale, l’art. 590 sexies c.p., il cui II comma recita:

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

La prima differenza che salta all’occhio rispetto alla previgente disciplina riguarda l’esclusione, in un determinato caso, della punibilità del medico e dei sanitari. Inoltre con la Legge Gelli-Bianco è venuta meno la distinzione tra colpa lieve e colpa grave nell’ambito della responsabilità penale del medico e dei sanitari.

La maggiore novità della Legge Gelli-Bianco riguarda, come detto, il caso in cui l’evento lesivo si sia verificato a causa di imperizia, ovvero inesperienza o scarsa capacità tecnica, come, ad esempio, quella di un chirurgo che, per scarsa preparazione o abilità, recida un nervo o un tendine o un vaso arterioso nel corso di un intervento di routine.

Come recita l’articolo introdotto dalla Legge Gelli, in questo caso, la punibilità è esclusa a condizione che siano state rispettate:

  • le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge
  • in mancanza di linee guida, le buone pratiche clinico-assistenziali.

Non basta, però: il Legislatore richiede comunque da parte del medico un controllo attivo e cioè che verifichi che le predette raccomandazioni previste dalle linee guida “risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

La legge Gelli-Bianco ha quindi introdotto, a livello normativo, il riconoscimento formale ed ufficiale delle linee guida e delle buone pratiche mediche che assumono rilevanza nella valutazione della responsabilità medica penale colposa.

L’art. 5 della Legge-Gelli individua come linee guida rilevanti e da accogliere nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), quelle elaborate da:

  • da enti e istituzioni pubblici e privati
  • delle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministero della salute.

In mancanza di linee guida, gli esercenti le professioni sanitarie sono tenuti ad attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali. Per l’aggiornamento ed il controllo di queste ultime, la Legge Gelli (art. 3) ha istituito, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.



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Responsabilità medica penale: dubbi interpretativi della Corte di Cassazione

Le novità in materia di responsabilità penale del medico e dei sanitari, introdotte dalla nuova Legge Gelli-Bianco, hanno però fatto sorgere alcuni dubbi interpretativi.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8770 del 21.12.2017 (c.d. sentenza Mariotti), hanno confermato il ruolo decisivo delle linee guida e affermato che il medico o il sanitario risponde per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dell’attività medico-chirurgica quando l’evento si sia verificato:

  • per colpa (anche lieve) se il danno deriva da negligenza (scarsa attenzione o leggerezza, come ad esempio quella del medico che non effettui opportuni e basilari approfondimenti diagnostici, pur suggeriti dalle condizioni del paziente, oppure quella del chirurgo che lasci uno strumento operatorio o una garza all’interno del paziente)

 

  • per colpa (anche lieve) se il danno deriva da imprudenza (avventatezza, come ad esempio quella del medico che dimetta un paziente sottovalutando i sintomi che ne avrebbero, invece, consigliato l’osservazione diretta in ospedale, o quella del medico che si produca in una diagnosi relativa ad una patologia per la quale non abbia conseguito la relativa specializzazione)

 

  • per colpa (anche lieve) se il danno deriva da imperizia:
    • caso 1: dovuta, ad esempio, ad un errore di esecuzione se il caso concreto non è regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali
    • caso 2: dovuta, ad esempio, ad un errore nella scelta delle linee guida adeguate al caso concreto o alla loro omessa disapplicazione nel caso non risultino adeguate al caso concreto
    • caso 3: dovuta, ad esempio, ad un grave errore nell’esecuzione dell’atto medico, pur avendo correttamente individuato e rispettato le linee guida adeguate al caso concreto.

Mentre, come detto, la responsabilità medica penale resta esclusa solo in caso di imperizia e solo qualora il medico abbia, da un lato, correttamente individuato le linee guida adeguate al caso specifico e, dall’altro, provocato un danno (lesioni o morte) per un lieve errore di esecuzione. In questo caso, infatti, l’operatore sanitario non è punibile.



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Responsabilità medica penale e accertamento della colpa

Per stabilire la sussistenza o meno della responsabilità medica penale, in seguito all’introduzione della Legge Gelli-Bianco, è, quindi, fondamentale distinguere la negligenza dall’imprudenza e dall’imperizia, anche se questa distinzione non è affatto agevole.

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 18347/2021), il giudice di merito, investito del compito di attribuire o meno la responsabilità penale al medico o ad altro operatore sanitario per l’evento lesivo causato nell’esecuzione dell’atto medico, se decide per la riconducibilità del danno alla condotta colposa dell’imputato, è tenuto a dare un’articolata motivazione, dovendo:

  • verificare se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza di queste, da buone pratiche clinico-assistenziali
  • specificare la natura della colpa (generica o specifica; per imperizia, negligenza o imprudenza)
  • spiegare se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata dalle pertinenti linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adatte al caso concreto, in pratica, stabilire quale sia stato il grado della colpa (grave o lieve). Ci sono diversi elementi che devono essere attentamente valutati a questo proposito come, ad esempio: le specifiche condizioni dell’operatore sanitario che ha agito, quale fosse il suo grado di specializzazione, quale la situazione ambientale e in quali particolari difficoltà organizzative, ambientali o di altra natura si sia trovato ad agire; anche l’accuratezza nell’effettuazione del gesto medico, le eventuali condizioni d’urgenza, l’eventuale oscurità del quadro patologico, la difficoltà di cogliere e legare le informazioni cliniche, il grado di atipicità o novità della situazione data, dovranno essere attentamente vagliati e considerati dal Giudice.

Esiste quindi un complesso quadro di accertamento della responsabilità penale del medico o del sanitario, di cui il giudice penale deve dare conto in sentenza, senza tralasciare nemmeno uno degli aspetti qui sopra elencati, pena l’incorrere in vizi motivazionali che inficerebbero la validità della sentenza pronunciata.


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