Codice della strada: 5 cose da sapere sull’attraversamento pedonale

Codice della strada: 5 cose da sapere sull’attraversamento pedonale

Che cos’è un attraversamento pedonale? Secondo la definizione che ne dà l’art. 3 del codice della strada è:

«quella parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall’uno all’altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli».

Il codice della strada parla appunto di pedoni, ma in quante situazioni ci capita di passare sopra ad un attraversamento pedonale in sella alla nostra bicicletta o, sempre più spesso negli ultimi tempi, a bordo del nostro nuovo monopattino elettrico?

Ci comportiamo sempre correttamente?

Conosciamo le regole per un corretto uso dei passaggi pedonali o non ci siamo mai posti il problema?

Quali sono i rischi e le sanzioni in caso di un uso scorretto delle strisce pedonali?

In questo articolo cerchiamo di chiarirlo una volta per tutte.

Attraversamento pedonale: il corretto comportamento dei pedoni

L’art. 190 del codice della strada regola il comportamento dei pedoni e descrive nel dettaglio le regole da rispettare per avere un corretto e prudente comportamento quando si circola a piedi o si attraversa la strada, non dimentichiamoci che anche il pedone ha i suoi doveri.

Secondo il codice infatti:

«i pedoni, per attraversare la carreggiata devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano di più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per gli altri».

«È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni», ma questo forse lo sapevate già, e ancora «è vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore di cento metri dal punto di attraversamento» in ogni caso «i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamento pedonale devono dare la precedenza ai conducenti».

Infine «è vietato ai pedoni sostare o indugiare presso gli attraversamenti pedonali causando intralcio al transito normale degli altri pedoni».

E per chi guida? Obblighi di fronte ad un attraversamento pedonale

Il codice della strada è molto chiaro anche per quanto riguarda il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni. Ma quanti di noi rispettano quotidianamente le regole stabilite?

Purtroppo, nella maggior parte dei casi, gli automobilisti hanno un comportamento alla guida a dir poco aggressivo e il fermarsi in prossimità di passaggi pedonali non regolati da semafori per far passare i pedoni è l’eccezione piuttosto che la regola.

A questo proposito infatti l’art. 191 del codice stabilisce che:

«quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sull’attraversamento pedonale. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali o se, svoltano a destra in una strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale».

Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, se non ci sono le strisce pedonali, i pedoni devono dare la precedenza ai conducenti. Questo naturalmente non vale nel caso in cui il pedone si trovi già sulla carreggiata intento ad attraversare. Il codice (e soprattutto il buon senso) recita:

«sulle strade sprovviste di attraversamento pedonale i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impregnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza».

In ogni caso, spetta al conducente «prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto».

La prudenza insomma, da una parte o dall’altra non è mai eccessiva.

Uso dell’attraversamento pedonale: il ciclista non è un pedone!

Cosa dice il codice della strada in merito al comportamento dei ciclisti?

La bicicletta è un veicolo al pari dell’automobile e dello scooter, non può essere utilizzata come se non lo fosse.

Troppo spesso ce ne dimentichiamo e utilizziamo questo mezzo di trasporto con troppa disinvoltura, ma soprattutto infischiandocene delle regole stabilite dal codice della strada.

Spesso pensiamo che ai velocipedi sia tutto consentito e quando ci vediamo addebitare una sanzione per aver violato il codice della strada in bicicletta “cadiamo letteralmente dalle nuvole”. Questo vale anche se ci capita di passare in bici sopra ad un attraversamento pedonale.

Sebbene nel codice non si faccia esplicito riferimento al divieto di attraversare le strisce pedonali in sella alla propria bicicletta, al comma 4 dell’art. 182 relativo alla circolazione dei velocipedi dice quanto segue:

«I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza».

Ovviamente, la presenza sulle strisce pedonali di un ciclista in sella alla sua bici non “autorizza” il conducente di un’auto ad investirlo, tuttavia è bene ricordare che gli attraversamenti pedonali sono la parte di carreggiata sulla quale la precedenza è riservata, appunto, ai soli pedoni, non ad altri tipi di utenti della strada.

Attraversamento pedonale e monopattini elettrici

Nel 2020 il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) assieme all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha stabilito delle linee guida per fare maggiore chiarezza e ridurre la confusione interpretativa riguardo alle norme del Codice della Strada che regolano la circolazione dei monopattini elettrici.

Le linee guida fanno riferimento alle recenti modifiche fatte al Codice della Strada e ricordano che i monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette.

Per questo, chi conduce un monopattino elettrico è soggetto al rispetto delle norme di comportamento specificamente contenute nella legge 8/2020, mentre per gli aspetti non regolati si applicano le norme per la circolazione dei velocipedi stabilite dall’art. 182 Cds.

Vale quindi, anche per i monopattini elettrici, quanto abbiamo detto nel paragrafo precedente.

Violazione del codice della strada: rischi e sanzioni

Chiunque viola le disposizioni previste dagli articoli 182, 190 e 191 del codice della strada è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro, in alcuni casi, anche molto salata.

Al di là della somma di denaro da eventualmente pagare però, il vero rischio dell’essere sanzionati per non aver rispettato il codice della strada, in materia di attraversamento pedonale, è che poi questa sanzione ci si ritorca contro nel caso in cui fossimo coinvolti in un incidente stradale e dovessimo chiedere il risarcimento del danno.

Nella nostra esperienza, ad esempio, ci sono capitati casi nei quali, ai ciclisti investiti da auto mentre attraversavano le strisce pedonali in sella alle loro bici, le compagnie assicurative, almeno inizialmente, respingevano le richieste di risarcimento danni.

Questo perché erano stati multati, ai sensi del comma 4 dell’articolo sopra citato, per non essere scesi dalle loro bici e per aver, quindi, creato intralcio o pericolo per i pedoni.

Il nostro consiglio in questi casi è di scendere sempre dalla bicicletta quando si attraversano le strisce pedonali: in questo modo sarete assimilati ai pedoni e non incorrerete in nessun rischio di sanzione per non aver usato la comune diligenza e prudenza.

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