Fondo di garanzia per le vittime della strada: le 5 cose da sapere

Fondo di garanzia per le vittime della strada: le 5 cose da sapere

Lo sapevi che in caso di incidente con un veicolo non assicurato, non identificato o assicurato con impresa di assicurazione in liquidazione coatta, hai diritto alla tutela del Fondo di garanzia per le vittime della strada? Ecco tutto ciò che dovresti sapere.

 

Se possiedi un veicolo a motore sai che assicurarlo è obbligatorio per legge: purtroppo però non tutti lo fanno. Dall’archivio dati della Motorizzazione Civile risulta, infatti, che in Italia più del 10% dei veicoli circola senza un’assicurazione valida: ti sei mai chiesto che cosa succederebbe se facessi un incidente stradale per colpa di uno di questi? Avresti o meno diritto ad essere risarcito? La risposta è sì.

Nel nostro Paese esiste infatti il “Fondo di garanzia per le vittime della strada”. Vediamolo insieme in 5 punti.

1. Fondo di garanzia per le vittime della strada: che cos’è esattamente?

Si tratta di un fondo gestito dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

La Consap è una società per azioni che svolge servizi assicurativi pubblici, ossia interviene dove il sistema assicurativo tradizionale non è sufficiente: in pratica lo “completa”.

2. Come si finanzia questo Fondo?

ll Fondo di garanzia per le vittime della strada si finanzia con le somme che ogni anno le imprese di assicurazione sono obbligate per legge a versare. In altre parole, una piccola parte del premio che paghi alla tua assicurazione verrà versato da quest’ultima al fondo.

3. In quali tipologie di incidenti interviene?

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene, tra gli altri, nei seguenti casi:

  • Veicoli non identificati. Il classico caso in cui colui che provoca l’incidente scappa e non sia possibile identificarlo. Il Fondo copre i danni materiali nel solo caso in cui una o più persone a bordo del mezzo riportino delle lesioni gravi.
  • Veicoli non assicurati. Colui che provoca l’incidente è sprovvisto di polizza assicurativa (perchè mai sottoscritta o perchè scaduta): in questo caso il Fondo copre sia i danni alla persona sia i danni materiali e senza franchigia.
  • Veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. Significa che la compagnia che assicura il veicolo, operante nel territorio Italiano, si trova al momento del sinistro in stato di liquidazione coatta o che vi verrà posta successivamente. In questo caso i danni risarcibili sono alla persona e anche alle cose.
  • Veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario, come ad esempio nel caso di furto del mezzo. In questo caso il fondo copre i danni alla persona e alle cose, in particolare si limita a risarcire i terzi non trasportati (ad es. un pedone) e anche i trasportati solo se il trasporto avviene contro la loro volontà (si pensi ad un rapinatore che prenda in ostaggio una persona) o se sono inconsapevoli della circolazione illegale.

 

Per le stesse casistiche, la copertura del Fondo vale anche per i danni causati da “natanti a motore”, cioè le imbarcazioni a motore che hanno l’obbligo di assicurazione.

4. Ulteriori casi in cui interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada

Ci sono altri due casi, considerati minori, nei quali, per ottenere un risarcimento, si ricorre al Fondo di garanzia per le vittime della strada:

  • Sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dell’Unione Europea. In questo caso l’incidente deve verificarsi nel periodo che intercorre dalla data di accettazione della consegna del veicolo e i 30 giorni successivi.
  • Sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

 

5. Quali sono i massimali?

Il Fondo di garanzia interviene nel limite del massimale minimo di legge previsto nel momento in cui avviene l’incidente. Per massimale si intende la somma massima che il Fondo potrà pagare.

Attualmente il massimale per danni alla persona è di € 6.070.000,00 e di € 1.220.000,00 per i danni a cose.

 

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