Risarcimento danni fisici da incidente stradale: come funziona?

Risarcimento danni fisici da incidente stradale: come funziona?

L’ammontare del risarcimento dei danni fisici da incidente stradale dipende da tanti complessi fattori e non risulta sempre facile determinare la somma che spetta di diritto alla vittima del sinistro.

Oltre che dalla gravità delle lesioni riportate, infatti, esso dipende anche dalle reali conseguenze che tali lesioni stradali, siano esse lesioni stradali lievi o lesioni stradali gravi, avranno da quel momento in poi sulla vita futura del danneggiato ed, eventualmente, dei suoi familiari.

Dopo un incidente, il vostro pensiero e quello dei vostri familiari, ovviamente, non andrà alla somma che vi spetta a titolo di risarcimento dei danni fisici da incidente stradale subiti. Piuttosto penserete a come rimettervi in sesto e a come riprendere, per quanto possibile, una vita normale e dignitosa.

Una volta guariti, però, comprendere quali siano le reali conseguenze fisiche e psicologiche che l’incidente lascerà per sempre nella vostra vita sarà di fondamentale importanza per capire l’esatto ammontare che l’assicurazione dovrà corrispondervi.

Con questo articolo cerchiamo di fare un po’ di chiarezza e di spiegare come viene liquidato il danno biologico, in particolare ci concentreremo sulla liquidazione del danno biologico derivante da lesioni stradali e da errore medico.


Perché lasciare decidere solo all’assicurazione quanto è giusto risarcirti?


Risarcimento danni fisici: quanti soldi per le lesioni stradali lievi?

La legge stabilisce i criteri per il risarcimento dei danni fisici da incidente stradale (e da colpa medica) solo per le lesioni lievi (o micropermanenti), cioè quelle lesioni che comportano un’invalidità permanente compresa tra l’1% ed il 9%.

Il meccanismo del risarcimento dei danni micropermanenti da incidente stradale, secondo quanto stabilito dall’art. 139 del Cod. Ass., si basa, infatti, su una specifica tabella predisposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con quelli del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Giustizia e delle Attività Produttive.

Tale tabella è aggiornata annualmente con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico (anche se l’ultimo aggiornamento risale al 22 luglio 2019), in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.


Per consultare la tabella per il risarcimento dei danni fisici da incidente stradale e da colpa medica solo per le lesioni lievi (tra l’1% ed il 9%), clicca sul link.

D.M. 22 luglio 2019


Il criterio adottato per stabilire l’ammontare del risarcimento del danno biologico derivante da lesioni stradali lievi è quello della cd. liquidazione “a punto”.

L’art. 139 cod. ass. stabilisce infatti che, in base a tale criterio, il risarcimento dei danni fisici da incidente stradale per le lesioni stradali lievi sia calcolato nei seguenti modi:

  • a titolo di danno biologico permanente
    1. accertando, inizialmente, il grado di invalidità permanente (I.P.) patito dalla vittima, con un punteggio espresso in %;
    2. determinando il valore monetario da attribuire ad ogni punto di invalidità accertato; per fare ciò, si parte dal valore base, vigente al momento della liquidazione, previsto per una invalidità permanente dell’1%, che oggi, dopo l’ultimo aggiornamento, per una persona fino a 10 anni di età, è pari a € 814,27; tale valore deve essere poi moltiplicato per un coefficiente, determinato dalla legge, che ne consente l’aumento, al fine di riconoscere, giustamente, un risarcimento che aumenti in misura più che proporzionale a beneficio di chi subisce lesioni di grado via via crescente. Così, ad esempio, se una persona riporta una IP pari al 3%, il valore monetario di ognuno di questi 3 punti non è 814,27 ma sarà aumentato in questo modo: valore base (€ 814,27) moltiplicato per il coefficiente di aumento previsto dalla legge per una invalidità permanente pari al 3% (1,2): 814,27 x 1,2= 977,12;
    3. moltiplicando il valore appena individuato per i punti di invalidità accertati; quindi, per l’esempio appena fatto: 977,12 x 3 = € 2.931,37
    4. infine, dal momento che il risarcimento, a parità di lesione, deve diminuire all’aumentare dell’età e che tale riduzione inizia dall’undicesimo anno di età, nel caso il danneggiato abbia più di 10 anni si dovrà ridurre l’importo appena determinato di una percentuale che, per legge, è pari allo 0,5% per ogni anno di età superiore al decimo; così, per esempio, se l’invalidità permanente pari al 3% dell’esempio fatto fosse patita da una persona di 37 anni, si calcolerebbe come segue: 37 – 10 = 27; 27 x 0,5% = 13,5%; 2.931,37 – 13,5%= € 2.535,64
  • a titolo di danno biologico temporaneo
    1. un importo pari a € 47,49 (valore aggiornato nel 2019) per ogni giorno di inabilità temporanea totale. Se, invece, l’inabilità temporanea non è assoluta ma parziale, tale importo giornaliero viene ridotto in misura corrispondente al grado di inabilità effettivamente riscontrato; se, ad esempio, fosse riscontrata una inabilità temporanea parziale del 75% per 10 giorni, l’importo riconosciuto a titolo di danno biologico temporaneo parziale si calcola come segue: 47,49 x 75% x 10 = € 356,17

L’importo complessivamente ottenuto a titolo di danno biologico permanente e temporaneo potrà essere aumentato, fino ad un massimo del 20%, per tenere conto della specificità del caso concreto.


Se vuoi saperne di più, leggi anche “Calcolo dei danni biologici micropermanenti da incidente stradale”.

Risarcimento danni fisici: quanti soldi per le lesioni stradali gravi?

Per quanto riguarda, invece, il risarcimento dei danni fisici da incidente stradale in caso di lesioni gravi (cd macropermanenti), ossia quelle lesioni che comportano un’invalidità permanente compresa tra 10% e 100%, non è stata ancora predisposta una tabella di legge come per le lesioni lievi.

Sebbene, infatti, l’art. 138 cod. ass. imponga l’adozione di un criterio di liquidazione a punto anche per le lesioni stradali gravi e gravissime, tale norma è, attualmente, inapplicabile poiché, da quando è entrato in vigore, nel lontano 2006, il Codice delle assicurazioni, non è mai stata approvata la tabella dei relativi valori monetari.

In questi casi, quindi, per la liquidazione dei danni non patrimoniali derivanti da lesioni di non lieve entità, si ricorre a criteri giurisprudenziali, ovvero a tabelle predisposte dai Tribunali.

Queste rappresentano lo strumento più adatto per effettuare la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale e per calcolare quindi, in modo appropriato, gli importi dovuti a titolo di risarcimento dei danni fisici da incidente stradale o da responsabilità medica.

Tra le tabelle di fonte giurisprudenziale, quelle più note ed utilizzate sono quelle del Tribunale di Milano, ritenute adeguate per garantire l’uniformità delle liquidazioni delle lesioni macropermanenti su tutto il territorio nazionale.

Sono, infatti, ancora oggi utilizzate dalla maggior parte degli altri tribunali italiani e la stessa Corte di Cassazione ha riconosciuto loro, con la celebre sentenza n. 12408/2011, un ruolo quasi paranormativo (anche se, negli ultimi mesi, anche le tabelle del Tribunale di Roma hanno guadagnato consensi).

Lesioni stradali gravi: le tabelle dei tribunali

Come per le lesioni stradali lievi, anche le lesioni stradali gravi che procurano un danno alla persona vengono valutate con l’attribuzione di un punteggio di invalidità.

Come per la tabella di legge relativa alle lesioni lievi, anche con le tabelle dei tribunali il punteggio di invalidità relativo ad una lesione grave o gravissima viene “convertito” in denaro, sempre sulla base di un criterio cd a “punto variabile”.

Nel caso specifico, le tabelle dei tribunali prevedono dei valori monetari con i quali vengono risarcite le conseguenze cd. standard di una lesione, le conseguenze, cioè, che tutte le persone riportano in tali casi.

Tale importo, riconosciuto a titolo di danno biologico permanente, può poi venire aumentato sia per risarcire la sofferenza interiore patita dalla vittima delle lesioni (il c.d. danno morale), sia per personalizzare il risarcimento del danno biologico nel caso il danneggiato subisca delle conseguenze peculiari, non quindi standard.

Per capire quanto appena detto, proviamo a fare un esempio: consideriamo due soggetti della stessa età, i quali subiscano entrambi, a causa di un sinistro stradale, l’amputazione del piede destro.

Il danno biologico standard, in altri termini le conseguenze che normalmente derivano sempre in tutti i casi di amputazione del piede, sarà evidentemente il medesimo per loro e uguale sarà, pertanto, l’importo che essi percepiranno a tale titolo.

Tuttavia, se uno dei due fosse una persona sedentaria mentre l’altro fosse molto dinamico, solito passare molto tempo all’aria aperta, dedicandosi frequentemente, seppur a livello amatoriale o per semplice svago, allo sport (tennis, calcio), è evidente che, sul piano dinamico relazionale, l’amputazione del piede causerebbe solo a quest’ultimo delle conseguenze particolari.

In questa eventualità, il risarcimento potrà quindi essere “personalizzato”, in altre parole, incrementato rispetto all’importo previsto per le conseguenze standard di una lesione, in modo da tenere conto delle specifiche conseguenze patite unicamente dal soggetto più dinamico e attivo fra i due, l’unico che si vedrebbe costretto ad abbandonare le sue passioni, le sue attività e la socialità ad esse connessa.


In questo articolo abbiamo cercato di fare un po’ di chiarezza sui criteri di liquidazione delle lesioni stradali e sulle diverse tabelle utilizzate. Abbiamo capito che, anche se tutte fondate su un criterio di liquidazione a cd.  “punto variabile”, per la liquidazione dei danni micropermanenti ci si basa su una tabella di legge, i cui valori vengono (di norma) aggiornati annualmente, mentre per la liquidazione dei danni macropermanenti ci si basa su tabelle predisposte dai Tribunali, tra tutti quello di Milano.


Leggi anche “Il danno biologico permanente: un danno fisico e psichico“.

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