Se possediamo e utilizziamo un’automobile, una moto, o un veicolo a motore, allora sicuramente abbiamo a che fare con una RC auto dato che si tratta di un’assicurazione obbligatoria (lo stabilisce l’art. 193 del Codice della Strada.)
Quello che più o meno tutti sappiamo sull’RCA (acronimo di “Responsabilità Civile Autoveicoli”) è che in caso di incidente con colpa copre i danni, sia alle cose che alle persone, causati dal veicolo assicurato a terzi. Ma ci sono alcuni aspetti che probabilmente ci sono meno noti e che vale la pena di approfondire. Vediamoli insieme.
Quali danni copre l’assicurazione obbligatoria RC auto?
- i danni fisici e materiali subiti da pedoni, ciclisti e altre persone non trasportate a bordo dell’auto/moto assicurata
- i danni subiti da persone trasportate a bordo di altro veicolo
- i danni subiti dai passeggeri a bordo del veicolo assicurato
- i danni materiali provocati a oggetti esterni ai veicoli (cassonetto della spazzatura, strutture della sede stradale, segnali stradali, ecc.).
Quali danni non copre la polizza RC auto?
Naturalmente la polizza RC auto non copre i danni fisici e materiali subiti dal conducente responsabile del sinistro; il conducente responsabile di un incidente, infatti, può ottenere un indennizzo solo se ha stipulato un’altra e diversa polizza, che però è facoltativa, la cosiddetta polizza infortuni del conducente, grazie alla quale può assicurarsi per i danni subiti mentre si trova alla guida del veicolo, anche se è lui a causare il sinistro,
Per quanto riguarda le altre persone danneggiate nell’incidente, diverse dal conducente responsabile, esse, pur avendo comunque diritto ad essere risarcite, potranno subire una riduzione del risarcimento se non hanno tenuto il corretto comportamento previsto dal Codice della Strada per ridurre il rischio ed hanno così aggravato il danno subìto (ad esempio se, da trasportati in un’auto, non hanno allacciato le cinture di sicurezza o, se trasportati su una moto, non hanno indossato correttamente il casco, ecc.).