Presupposti giuridici sul risarcimento da responsabilità ospedaliera

Presupposti giuridici sul risarcimento da responsabilità ospedaliera

Nei casi di malasanità imputabili alla struttura ospedaliera (pubblica o privata) e/o all’operatore sanitario in essa operante, il paziente danneggiato può richiedere il risarcimento da responsabilità ospedaliera per i danni subiti.

Diverse possono essere le casistiche per le quali il paziente può rivalersi per lesione da responsabilità medica ospedaliera:

  • diagnosi errate;
  • interventi chirurgici non correttamente eseguiti;
  • scelte terapeutiche sbagliate o tardive.

Tutte ipotesi dalle quali possono derivare lesioni anche gravi che determinano un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente tali da condurre, in alcuni casi, perfino alla morte.

Ma quali sono i presupposti giuridici sui quali il paziente danneggiato può basare la sua richiesta risarcitoria nei confronti della struttura ospedaliera?

 

Distinguiamo le diverse responsabilità ospedaliere

In caso di colpa ed errore medico nei confronti di un paziente, si può ravvisare una duplice tipologia di responsabilità civile per i danni cagionati, contrattuale oppure extracontrattuale, come si evince dall’art. 7 della Legge Gelli-Bianco. Vediamo, più in dettaglio, questa distinzione cruciale.

Responsabilità contrattuale

È la responsabilità in cui incorre la struttura sanitaria (azienda sanitaria oppure o azienda ospedaliera), la quale risponde per qualsiasi azione lesiva (colposa o dolosa) verso il paziente posta in essere dall’esercente la professione sanitaria che lavori al suo interno, anche qualora questi eserciti l’attività come libero professionista.

La legge Gelli-Bianco, recependo i principi illustrati in molteplici sentenze della Corte di Cassazione intervenute nel corso degli anni, prevede infatti che la struttura ospedaliera risponda a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del paziente danneggiato in quanto, tra questi soggetti, è in essere il cosiddetto “contratto di spedalità” (o di “assistenza sanitaria”), un contratto atipico a prestazioni corrispettive che prevede per le strutture ospedaliere due diverse categorie di prestazioni da erogare:

  • una “prestazione principale”, ossia la prestazione sanitaria strettamente intesa (terapeutica, chirurgica, di diagnosi, ecc.);
  • le altre “prestazioni accessorie e strumentali”, ad esempio quelle di ospitalità alberghiera o a carattere “organizzativo” (ad esempio la predisposizione di un’adeguata pianta organica, l’efficace e funzionale turnazione del personale, la corretta manutenzione delle attrezzature sanitarie come gli strumenti di diagnostica).

Il contratto di spedalità è “concluso nel momento in cui il paziente compie l’accettazione agli sportelli dell’ente ospedaliero, in vista di un esame medico, di una visita o ricovero, instaurando così un rapporto di obbligazione tra la struttura sanitaria e il paziente.

In questi casi il risarcimento del danno al paziente danneggiato è sempre dovuto, a meno che la struttura ospedaliera dimostri che il danno sia stato determinato da cause a lei non imputabili; gli oneri probatori del danneggiato, per contro, sono contenuti, dovendo egli limitarsi a dimostrare l’esistenza del contratto, il danno patito e dovendo allegare quale condotta medica ricevuta abbia in astratto provocato il danno.

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Responsabilità extracontrattuale

La Legge Gelli-Bianco ascrive invece al singolo operatore sanitario – dipendente o libero professionista che eserciti all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata – una responsabilità di tipo extracontrattuale, ai sensi dell’art 2043 del Codice Civile, salvo che «abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta (direttamente, n.d.r.) con il paziente» (è il caso, ad esempio, del chirurgo plastico che conclude un contratto direttamente con il paziente per eseguire un intervento presso il suo ambulatorio privato).

Se il paziente danneggiato intende agire contro il singolo operatore sanitario, gli oneri probatori a suo carico sono più stringenti, dovendo egli dimostrare:

(a) il fatto;

(b) il danno;

(c) il nesso di causa tra il primo e il secondo;

(d) la colpa dell’operatore sanitario.

Tra le ragioni che hanno indotto il Legislatore a disincentivare le azioni civili contro i singoli operatori sanitari, vi è senza dubbio il contrasto al fenomeno della cosiddetta “medicina difensiva”.

La medicina difensiva e i suoi effetti

Con la Legge Gelli-Bianco, il Legislatore ha voluto ridisegnare i confini della responsabilità medica, mettendo al centro la sicurezza del paziente ma, giustamente, preservando anche il diritto del medico a svolgere la sua professione senza il timore di essere esposto ad azioni legali per errore medico. Ne abbiamo parlato in modo più approfondito nell’articolo “Legge Gelli-Bianco: come cambia la responsabilità medica penale?“.

Il Legislatore ha quindi agito anche per contenere le storture e i paradossi della medicina difensiva, ossia quel fenomeno per il quale il medico mette in atto una strategia professionale “difensiva”, rifiutandosi, ad esempio, di prendere in carico un paziente con una situazione clinica complessa che può comportare l’esecuzione di un intervento ad alto rischio oppure sottoponendo il paziente a esami e accertamenti che, per i sintomi riscontrati da un punto di vista clinico, sono inutili e vengono prescritti con la sola finalità di precostituirsi una difesa in caso di contestazioni future, aggravando però il costo per la collettività.


Leggi anche “Risarcimento malasanità: i tempi per la denuncia


Risarcimento da responsabilità ospedaliera: obbligo assicurativo per le strutture sanitarie

La Legge Gelli-Bianco, per dare concretezza ai diritti risarcitori dei pazienti, ha introdotto l’obbligo di assicurazione per le strutture ospedaliere pubbliche e private.

La legge prevede che le strutture sanitarie siano provviste di una «copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi o verso prestatori d’opera, per danni cagionati dal personale, a qualunque titolo, operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private […],» (art.10,c.1,).

Con “altre misure analoghe” si intendono gli accantonamenti di somme che molte aziende sanitarie eseguono al posto di sottoscrivere una polizza con un’impresa assicurativa (cd “autoassicurazione”). Questa non è certo la soluzione ideale ma, in alcuni casi, è una scelta dovuta per l’ente sanitario per ovviare a polizze assicurative con premi troppo onerosi o franchigie elevate o, addirittura, alla vera e propria mancanza di polizze assicurative adeguate (non tutte le imprese assicurative, infatti, sono entrate nel mercato delle polizze sanitarie e in passato si è assistito ad offerte vantaggiose da parte di imprese assicurative straniere poi svanite nel nulla una volta incassati i premi di polizza).

In assenza di copertura assicurativa diretta o di altre analoghe misure, la Legge ha introdotto il “paracadute” del Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria che interviene nel momento in cui:

  • il danno risarcibile risulta superiore al massimale previsto dal contratto assicurativo che è stato stipulato dall’ente ospedaliero;
  • l’assicurazione che copre la struttura ospedaliera sia insolvente;
  • l’ente ospedaliero o l’operatore sanitario non abbiano una copertura assicurativa.

Ad oggi, nonostante la sua condivisibile finalità, il Fondo di Garanzia risulta purtroppo finanziato in maniera del tutto insufficiente.

 

Malasanità: individuare la natura del danno risarcibile

Una volta accertati il nesso di causalità del fatto lesivo e la colpa, occorre individuare la natura del danno risarcibile, che può essere patrimoniale e non patrimoniale.

Danno patrimoniale

Quando viene leso un interesse economico

Danno non patrimoniale

Quando si verifica un pregiudizio su un bene non avente un “valore di mercato” e, quindi, non suscettibile di valutazione economica

§  Danno emergente” = perdita economica a causa della lesione subita: ulteriori spese mediche e/o ospedaliere non previste, riabilitazione, assistenza. § Danno morale = sofferenza interiore determinata dall’ingiustizia subita, patema d’animo, rabbia, angoscia, paura per il danno subìto.
§  “Lucro cessante” = mancato guadagno che il paziente leso subisce dovendo rimanere degente in ospedale o essendo impossibilitato (in modo temporaneo o permanente) a proseguire e/o ad intraprendere un’attività lavorativa. § Danno biologico = lesione dell’integrità psichica o fisica del paziente, temporanea o permanente, che incide in maniera negativa sulle sue attività quotidiane e dinamico-relazionali. Da accertare con una perizia medico legale.
§ Danno esistenziale = quando le lesioni subite incidono in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali, provocando, in rapporto un alle concrete abitudini di vita precedenti, un peggioramento fuori dall’”ordinario”.

 

Criterio di calcolo del danno biologico

Per quantificare il danno biologico, il paziente danneggiato deve sottoporsi a perizia medico legale che accerti la natura e l’entità delle lesioni subite che possono comportare un’invalidità temporanea o permanente.

La quantificazione del danno è effettuata dal giudice in via equitativa utilizzando gli stessi parametri monetari previsti per i risarcimenti dovuti a seguito di sinistri stradali, tenendo conto di specifiche Tabelle.

Nello specifico, per le lesioni di lieve entità, descritte solitamente come “micropermanenti” e relative alle menomazioni con una percentuale di invalidità permanente compresa tra lo 0% e il 9%, si applicano le Tabelle di legge i cui valori monetari sono aggiornati annualmente dal Governo. Per le lesioni “macropermanenti” (I.P. tra 10% e 100%), invece, si utilizzano tabelle di genesi giurisprudenziale.

Da questa panoramica sul risarcimento della responsabilità ospedaliera si evince la peculiarità e la complessità della materia.

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