COMPENSO SOLO A RISARCIMENTO OTTENUTO
Quando è consentito il cumulo tra il risarcimento del responsabile e le varie coperture previste nelle polizze infortuni?
Il contributo del Dott. Marco Rossetti, Magistrato, Consigliere della III Sez. Civile della Corte di Cassazione
“(…) Taluni contratti fanno generico riferimento alla “invalidità”; altri contratti fanno riferimento alla “generica capacità di attendere ad un’attività lavorativa”; nessuno, per quanto a me consti, definisce il rischio assicurato in termini di “danno biologico”.
Ora, affinché operi il principio della compensatio lucri cum damno, è necessario che l’indennizzo dovuto dall’assicuratore vada a coprire il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato intenda chiedere il risarcimento al terzo responsabile. Così, per fare un esempio, se la polizza prevede un indennizzo nel caso di danno biologico, l’assicurato non potrà pretendere fino alla concorrenza dell’importo ottenuto dall’assicuratore, il risarcimento del danno biologico responsabile; ma potrà ovviamente chiedere il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro. Per converso, se la polizza prevede un indennizzo nel caso di permanente inabilità al lavoro, l’assicurato non potrà pretendere dal responsabile il risarcimento del danno da incapacità lavorativa, ma potrà certamente chiedergli il risarcimento del danno biologico.
La conseguenza è che il responsabile di un fatto illecito non potrà rifiutare il risarcimento semplicemente eccependo che il danneggiato ha già percepito un indennizzo dal proprio assicuratore, ma dovrà allegare e dimostrare che quell’indennizzo è stato pagato per ristorare esattamente lo stesso tipo di pregiudizio del quale il danneggiato ha chiesto il risarcimento al terzo (…)”.