Intervista al Prof. Dr. Enzo Ronchi, Ordinario di Medicina legale all’Università di Milano

Intervista al Prof. Dr. Enzo Ronchi, Ordinario di Medicina legale all’Università di Milano

Incontriamo il Prof. Dr. Enzo Ronchi, Ordinario di Medicina legale all’Università di Milano, autore della recente Guida alla valutazione medico-legale dell’invalidità permanente, da anni collaboratore fiduciario di Giesse.

D: Prof. Ronchi, il medico legale chi è? Che ruolo ha?

R: contrariamente a quello che molti possono pensare guardando la televisione, il medico legale non è solo quello che esegue le autopsie sui cadaveri. Il medico legale è una figura ibrida, che conosce di medicina e di diritto e che utilizza le sue conoscenze di carattere medico non per fare diagnosi né per curare, ma per far applicare correttamente quelle norme giuridiche che contengono elementi di carattere medico. Si pensi, ad esempio, alle norme di legge che rinviano a tabelle di valutazione dei danni psico-fisici o a quelle sul risarcimento dei danni che contengono espliciti riferimenti al danno biologico o al danno morale: senza il medico legale, il Giudice e, in generale tutti gli operatori del settore come gli studi di infortunistica e gli avvocati, non potrebbero applicare correttamente le leggi e non tutelerebbero al meglio un danneggiato.

D: Ha parlato di danno biologico e di tabelle: vuole chiarirci meglio di cosa si tratta? Partiamo dal danno biologico: cos’è?

R: il nostro ordinamento si è evoluto nel corso degli anni e la sensibilità nei confronti delle conseguenze dannose che possono colpire un individuo è, fortunatamente, aumentata.

Noi oggi parliamo con naturalezza di danno biologico, ma è opportuno sapere che è un concetto creato relativamente da poco tempo: la prima a parlare di danno biologico, infatti, è stata, nel 1986, la Corte Costituzionale; per la prima definizione legislativa di danno biologico, tra l’altro definita “sperimentale”, si è dovuto invece attendere il 2000, con l’introduzione del decreto n. 38 riguardante l’INAIL. Nel 2005, infine, è stata a inserita, agli art. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, la definizione che ha sintetizzato il percorso dottrinario, giurisprudenziale e normativo degli  ultimi 30 anni:“ ..per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito

D: E le tabelle, di cui spesso si parla, a cosa servono? Anch’esse si sono evolute nel corso degli anni?

R: Si. la prima tabella introdotta fu, nel lontano 1965, quella dell’INAIL; serviva all’Ente pubblico per valutare gli infortuni patiti dai lavoratori, soprattutto dell’industria e dell’agricoltura, e le relative conseguenze sulla loro capacità lavorativa generica.

Le tabelle da utilizzare nei casi di responsabilità civile vennero in seguito realizzate dalla migliore Dottrina medico legale, come quelle elaborate da Luvoni e Bernardi dell’Università di Milano, ma anch’esse erano orientate a valutare non la menomazione in sé subita dalla persona, quanto la compromissione della sua capacità di produrre reddito.

Nel corso degli anni sono state proposte ulteriori tabelle da parte di esponenti autorevoli della scienza medico-legale, per arrivare, nel luglio del 2003, all’ingresso nell’arena del Legislatore, con l’ introduzione della Tabella per la valutazione delle lesioni micro permanenti (quelle fino al 9% di invalidità); questa prima tabella di legge ha certificato il cambio di prospettiva, poiché misura la riduzione dell’integrità psico-fisica di una persona in quanto tale, a prescindere dalla sua capacità di produrre reddito. E anche la tabella per le macro permanenti, quelle cioè ricomprese tra il 10% e il 100% di invalidità permanente, già elaborata e che aspetta solo di essere adottata dal Parlamento, ha lo stesso principio informatore di quella valida per le micro permanenti.

Accanto alle tabelle di legge e della dottrina, c’è anche quella predisposta dall’ANIA, l’associazione delle compagnie assicurative. Viene, di norma, applicata nelle polizze infortuni. La tabella ANIA, in modo similare a quella dell’INAIL, valuta l’infortunio sofferto dall’assicurato non in rapporto alla sua diminuita integrità psico-fisica, ma in relazione alla sua ridotta capacità a svolgere un qualunque lavoro proficuo  ed è per questo motivo, ad esempio, che non riconosce le lesioni di carattere estetico o sessuale, in quanto pregiudizi che, normalmente, non impediscono ad una persona di svolgere un lavoro.

D: Anche per il danno morale esistono delle tabelle di riferimento? E il medico legale che aiuto può dare per provare questo danno?

R: intanto è bene distinguere: in caso di lesioni, il danno morale è la sofferenza soggettiva che si prova nel rendersi conto di essere diventati incapaci a fare qualcosa; nel caso di un lutto, invece, il danno morale è la sofferenza che si prova per la perdita del congiunto. Per i cd danni da morte, la prassi ha spinto i tribunali a creare delle tabelle utilizzate dai giudici come parametri per liquidare la sofferenza morale dei superstiti. Per quanto concerne il danno morale conseguente a lesioni, invece, ad oggi lo si è liquidato, normalmente, con una somma parametrata a quanto liquidato a titolo di danno biologico. Recentemente però, insieme ad alcuni colleghi, abbiamo proposto una sorta di tabella anche per il danno morale conseguente a lesioni, con lo scopo di fornire al Giudice un ulteriore strumento per aiutarlo nel suo improbo compito di dover risarcire con denaro beni, quali la salute o l’integrità morale, che, ovviamente, non hanno un prezzo di mercato.

D: Si sente sempre più spesso parlare di danno psichico: cos’è? E come si può provare?

R: innanzitutto è bene sgombrare il campo dalla confusione che spesso si fa: il danno biologico psichico è diverso dal danno morale: mentre quest’ultimo, come abbiamo detto, è la sofferenza interiore, il dolore per una perdita subita o per la consapevolezza di non poter più fare alcune cose, il danno psichico è qualcosa che va oltre tale sofferenza, quando si radica cioè nell’individuo un’alterazione psichica che abbia valore di malattia psichiatrica. L’esempio più comune si ha nei casi di lutto: la sofferenza data dalla perdita del congiunto (danno morale) è fisiologica se dura sino a un certo punto; quando tale stato di sofferenza permane oltre un determinato periodo, magari costringendo la persona anche all’assunzione di farmaci antidepressivi, significa che nel superstite si è alterato qualcosa a livello psichico e che ne ha fatto una malattia. Naturalmente in questi casi il medico legale ha bisogno della collaborazione dello specialista psichiatra o psicologo per poter sostenere adeguatamente le conseguenze patite dalla persona.

D: Viviamo in un’epoca di particolare attenzione verso il proprio corpo, il benessere, il fitness: come vengono valutati i danni estetici?

R: il danno estetico è, comunque, un danno biologico e viene, conseguentemente, valutato con riferimento alle tabelle di valutazione delle menomazioni psico-fisiche predisposte dal Legislatore o dalla Dottrina. Tuttavia l’aumentata sensibilità a questo tema ha portato nel corso del tempo a sentire la necessità di personalizzare il più possibile il semplice risultato tabellare; mi spiego: poniamo che due soggetti abbiano patito lo stesso danno estetico consistente in una cicatrice deturpante al volto; uno di questi è un contadino di 80 anni in pensione, il quale ha passato la sua vita sotto il sole ed esposto agli agenti atmosferici; l’altro è una ragazzina di 18 anni, studentessa, la quale, a causa della cicatrice, abbia deciso di “ritirarsi socialmente” per la vergogna di esporsi agli sguardi altrui. Le tabelle medico legali non prevedono distinzioni dovute all’età o al sesso, cioè alla stessa lesione viene attribuito lo stesso punteggio; ma se liquidassimo il danno patito dai due soggetti facendo riferimento esclusivamente alle tabelle, senza personalizzare adeguatamente caso per caso, faremmo un torto ulteriore alla ragazzina. Per questo motivo il risarcimento dei danni non deve essere solo il frutto di una ragionieristica applicazione delle tabelle, ma il risultato di una più ampia opera di personalizzazione che tenga conto di ogni conseguenza di ordine biologico, morale ed esistenziale che il danneggiato possa subire.

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