COMPENSO SOLO A RISARCIMENTO OTTENUTO
La tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale da premorienza è stata bocciata dalla Corte di Cassazione: l’Osservatorio di Milano ha perso il “tocco magico”?
Il contributo dell’avv. Marco Bona del Foro di Torino e del dott. Bruno Marusso, vicepresidente Giesse Risarcimento Danni
1. Il vulnus: la nascita della tabella del danno da premorienza
La pubblicazione, in data 10 marzo, della «Edizione 2021» delle «Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale» redatte dall’Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano non ha, naturalmente, suscitato particolare scalpore, rientrando, tutto sommato, nell’ordinaria amministrazione.
L’edizione 2021, infatti, oltre ad aggiornare i valori monetari, ha apportato solo marginali modifiche alle premesse (i «criteri applicativi») delle due principali tabelle (danno biologico e danno da uccisione), come, del resto, pareva opportuno per linee guida che, a partire dall’investitura del 2011 della Cassazione, costituiscono (o dovrebbero costituire) una sintesi degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali più consolidati (ad onor del vero, scricchiolii sempre più intensi si sentono in relazione alla tabella per i danni da uccisione, che non pare incontrare il favore dei giudici di legittimità: si veda l’approfondimento sul punto del Consigliere Rossetti).
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