Polizza vita: individuazione dei beneficiari e ripartizione dell’indennizzo

Polizza vita: individuazione dei beneficiari e ripartizione dell’indennizzo

Quali regole applicare per la ripartizione dell’indennizzo assicurativo se i beneficiari indicati in polizza sono gli “eredi legittimi”?


Il contributo dell’avv. Filippo Martini e dell’avv. Jacopo Socci del foro di Milano


Con la recente sentenza 30 Aprile 2021 n° 11421 le Sezioni Unite della Suprema Corte sono giunte alla risoluzione di una rilevante questione di diritto in tema di modalità di suddivisione dell’indennizzo tra i beneficiari di una polizza vita.

La vicenda trae origine dalla stipulazione, da parte di un soggetto, di quattro polizze vita, all’interno delle quali, ai fini dell’identificazione dei beneficiari, indicava genericamente gli “eredi legittimi”.

Deceduto lo stipulante, la Compagnia procedeva alla suddivisione dell’indennizzo “per teste” e quindi tra il fratello del de cuius ed i quattro nipoti, figli della sorella premorta al predetto.

Il fratello del de cuius radicava un giudizio finalizzato alla contestazione delle modalità di suddivisione adottate dalla Compagnia, sostenendo doversi fare applicazione delle regole disciplinanti la successione mortis causa, con la conseguenza che l’indennizzo avrebbe dovuto essere ripartito in due quote uguali, l’una in proprio favore e l’altra in favore dei nipoti dello stipulante, subentrati alla madre, beneficiaria originale, per rappresentazione ex art. 467 del Codice civile.

La tesi veniva rigettata in primo grado ed accolta invece in appello, con conseguente condanna della Compagnia di assicurazione al versamento, in favore del fratello dello stipulante, della maggior somma dallo stesso reclamata.

Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione la Compagnia, chiedendone la riforma.

In un tale contesto la questione di diritto sottoposta alla Corte di legittimità verteva, come sopra accennato, sulla individuazione dei beneficiari e sulla misura dell’indennizzo da liquidare in loro favore, per il caso in cui la polizza prevedesse un generico riferimento ai legittimi eredi.

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