In caso di incidente stradale in cui sia coinvolto anche un passeggero (chiamato tecnicamente “terzo trasportato”) sorge il dilemma se, qualora subisca danni o lesioni anche gravi, possa agire nell’immediato per ottenere un risarcimento. La base giuridica a tutela del terzo trasportato è l’art.141 cod. ass. (ossia il codice delle assicurazioni private) che consente di ottenere il risarcimento dei danni semplificando la procedura e riducendo i tempi di attesa, necessari in caso di accertamento delle responsabilità.
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ToggleLeggiamo di seguito l’art.141, al comma 1, cod. ass.:
«Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge […], a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro[…]».
Ma chi è il terzo trasportato? In che modo può agire per ottenere un risarcimento del danno?
Il ruolo del terzo trasportato
Il terzo trasportato (di seguito anche solo “trasportato”) è il passeggero che si trova su un veicolo coinvolto in un incidente automobilistico e che, in conseguenza dell’impatto, possa subire lesioni, anche gravi.
Tale soggetto è tutelato dall’assicurazione RCA (Responsabilità Civile autoveicoli), ossia dal contratto stipulato tra la compagnia assicurativa e il proprietario di un veicolo, a copertura di eventuali danni (fisici e/o materiali) a terzi, cagionati tramite o a causa dell’automezzo.
Il conducente del veicolo invece non è considerato “terzo trasportato”, ovviamente, e non è quindi coperto dall’RCA, per cui per tutelarsi dovrà stipulare una polizza aggiuntiva (“infortuni conducente”) a copertura di eventuali danni fisici, più o meno gravi (persino la morte), subiti in caso di sinistro stradale.
È bene tener presente però che, qualora il terzo trasportato abbia messo in atto una condotta dolosa o colposa che possa aver contribuito a cagionare l’incidente o i danni patiti, rischia di perdere la possibilità di ottenere il relativo risarcimento o di vederlo sensibilmente ridotto.
Pertanto il passeggero, per poter ottenere un risarcimento, deve dare prova del cosiddetto rapporto di causalità tra sinistro e danni patiti, dimostrando che entrambi, il sinistro e gli effetti dannosi che gli sono derivati, non siano dipesi, in alcun modo, da una sua azione colposa o dolosa.
Hai subìto un incidente stradale?
Azione diretta del terzo trasportato
Sarà proprio in applicazione della “tutela rafforzata” che offre l’art.141 cod. ass. che il terzo trasportato potrà compiere un’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del veicolo in cui si trovava al momento dell’incidente (cd vettore).
Grazie alle norme contenute nell’art. 141 cod. ass., infatti, il passeggero:
- non dovrà procedere ad alcun accertamento per capire chi sia l’effettivo responsabile dell’incidente;
- è legittimato ad agire direttamente nei confronti dell’assicurazione che copre il veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro, anche nell’ipotesi che questo non abbia alcuna colpa (ad esempio, nel classico tamponamento da tergo).
Sarà invece compito della compagnia assicurativa del vettore dimostrare la presenza di un eventuale “caso fortuito”, l’unica possibilità, cioè, che le è concessa dall’art 141 cod. ass. per non pagare il risarcimento.
Il “caso fortuito”
Il caso fortuito è inteso come qualsiasi evento, inaspettato e imprevedibile, naturale o umano – nel quale ultimo caso rientra anche il comportamento dello stesso danneggiato) – che contribuisca all’accadimento del sinistro stradale e rappresenta il limite all’obbligo di risarcimento dell’assicurazione verso il terzo trasportato che ha subìto il danno.
Infatti, come si legge nell’art.141, cod.ass., la compagnia assicurativa ha sempre l’obbligo di risarcire il trasportato «salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito».
In realtà l’art.141 cod. ass., per la sua stessa formulazione che si prestava a diverse interpretazioni, ha causato non pochi contrasti a livello giurisprudenziale, recentemente però risolti dall’interpretazione definitiva che ne ha dato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 35318/2022, nella quale, finalmente, sono stati chiariti i presupposti applicativi e le finalità di questa particolare azione risarcitoria.
Leggi anche “Risarcimento terzo trasportato: come ottenere il ristoro dei danni”
Quando si può o non si può utilizzare l’art 141
Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione l’art. 141 cod. ass. favorisce il terzo trasportato perché è un’azione aggiuntiva rispetto alle altre ordinarie previste agli artt. 2043 e 2054 c.c. e 144 cod. ass. e gli garantisce, quindi, una tutela rafforzata.
Quali sono i presupposti e chi può sfruttare la tutela rafforzata fornita dall’art 141 cod. ass.?
- è richiesto il coinvolgimento di almeno due veicolianche se non è necessario uno urto tra essi, essendo sufficiente anche la semplice “turbativa”
- è utilizzabile anche nel caso in cui uno due veicoli non sia assicurato o non sia identificato: in questo caso, infatti, l’unica particolarità è che la compagnia del vettore andrà in rivalsa nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime stradali
- a dispetto dello stesso tenore letterale del suo titolo (“Risarcimento del terzo trasportato”), l’art 141 cod. ass. potrà essere utilizzato non solo dal terzo trasportato ma, in caso di suo decesso, anche dai suoi familiari, ma solo limitatamente al risarcimento richiesto per il danno terminale/catastrofale eventualmente sofferto dal terzo trasportato nel tempo compreso tra le lesioni patite e il decesso perché, in questo caso particolare, il danno è sofferto dal trasportato ma si trasferisce appunto, stante il decesso, ai suoi eredi (cd risarcimento iure hereditario)
Quando, invece, non si può utilizzare l’art 141 cod. ass.?
- nel caso di sinistro con un solo veicolo coinvolto: in questo caso, infatti, il danneggiato terzo trasportato potrà agire nei confronti dell’impresa assicurativa del veicolo responsabile civile non ai sensi dell’art 141 cod. ass., bensì in base all’art. 144 cod. ass. e all’art 2054 c.c.
- quando i familiari (aventi diritto) del trasportato deceduto richiedano il risarcimento dei danni (morali, esistenziali, patrimoniali) da essi direttamente patiti a seguito del decesso del loro congiunto (cd risarcimento iure proprio)
Art. 141: alcuni casi concreti
Per una esemplificazione della nostra panoramica sull’art. 141 cod.ass. e dei suoi termini di applicazione, richiamiamo un paio di casi, realmente accaduti, che ci possano aiutare nella comprensione di quando possa essere utilizzato:
- Il conducente di un’auto (marito) fuoriesce autonomamente dalla carreggiata; a bordo, come trasportata, la moglie che, a seguito delle lesioni riportate, decede immediatamente; la donna, oltre al marito, lascia due figli. In questo caso l’art 141 cod. ass. non potrà essere utilizzato né dal marito né dai figli: il marito non potrà perché, essendo lui l’unico responsabile del sinistro, non ha comunque diritto ad alcun risarcimento; i figli, che invece hanno sicuramente diritto ad essere risarciti, non potranno comunque utilizzare l’art. 141 perché il danno che hanno sofferto, cioè la rottura del rapporto parentale, per il quale richiedono il risarcimento è un danno iure proprio e, pertanto, dovranno richiederlo alla compagnia di assicurazione del veicolo ai sensi degli artt. 2043 c.c., 2054 c.c. o 144 cod. ass.;
- Il trasportato di un veicolo rimane ferito in modo gravissimo in un incidente stradale causato da un eccesso di velocità del veicolo sul quale viaggiava e da un’omessa precedenza di altro veicolo che ha tagliato la strada ed è poi fuggito: in questo caso, il terzo trasportato, rimasto vivo seppur ferito gravemente, ben potrà richiedere alla impresa che assicura il veicolo sul quale viaggiava il risarcimento ai sensi dell’art 141 cod. ass., senza dover dimostrare quale percentuale di colpa sia attribuibile ad un veicolo piuttosto che ad un altro, limitandosi, per così dire, a dimostrare solo i danni, patrimoniali e non patrimoniali, che ha subìto. Procederà in seguito l’impresa assicurativa che ha pagato ad effettuare la rivalsa nei confronti del Fondo di garanzia delle vittime stradali. In un altro articolo, “Risarcimento danni incidente stradale se il proprietario è il passeggero“, abbiamo affrontato il caso in cui il proprietario dell’auto, al momento dell’incidente, viaggiava sulla stessa in qualità di passeggero.
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