In quali casi l’assicurazione auto non paga? Alcune situazioni particolari.

In quali casi l’assicurazione auto non paga? Alcune situazioni particolari.

“La compagnia assicurativa respinge la richiesta risarcitoria”.

I professionisti che lavorano nell’ambito del risarcimento danni fisici o materiali sanno bene che risposte di questo tipo sono all’ordine del giorno quando si parla di incidenti stradali. Il danneggiato che ha subìto un incidente stradale, invece, quando vede recapitarsi una comunicazione di questo tipo viene pervaso da un brivido lungo la schiena.

Certo, si spera sempre che proceda tutto per il meglio e senza intoppi, ma spesso non è così: in quali casi l’assicurazione auto non paga?

Vediamone assieme alcuni di particolari che forse non conosci.

In quali casi l’assicurazione auto non paga: l’incidente tra familiari.

Proprio così, se ti capita di avere un incidente stradale con un tuo familiare, magari urtando la sua auto sotto casa o mentre vi recate ad un appuntamento comune, l’assicurazione auto non paga per intero il tuo danno. Non paga cioè i danni alle cose. Che significa?

L’art. 129 del Codice delle assicurazioni private, al comma 2 lettera b, dice infatti che, solo relativamente ai danni alle cose, non sono considerati terzi e non hanno, quindi, diritto di essere risarciti “il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti  legittimi, naturali o adottivi” del conducente e del proprietario del veicolo responsabile del sinistro; anche “gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado” del proprietario e del conducente, se con loro conviventi o a loro carico, non hanno diritto al risarcimento dei danni alle cose di loro proprietà.

In altre parole, in caso di incidente da me provocato, l’assicurazione auto non pagherà i danni alle cose di proprietà del mio coniuge o del mio convivente e neppure quelli alle cose di proprietà dei miei genitori o nonni (miei ascendenti), dei miei figli o dei miei nipoti (figli dei miei figli, quindi miei discendenti diretti). L’assicurazione non risarcirà nemmeno il danno alle cose di proprietà dei miei fratelli o sorelle, di mio zio o di mio nipote (figlio di mio fratello, quindi mio collaterale), dei miei suoceri e dei miei cognati, del mio genero o della mia nuora, sempre che con questi soggetti conviva o provveda abitualmente al loro mantenimento.

Quando l’assicurazione auto non paga: il veicolo non identificato.

Capita, per fortuna non frequentemente, che ci si scontri con un veicolo e che questo si dilegui senza lasciare traccia.

Quando non si riesce a identificare il responsabile e, conseguentemente, non si conosca nemmeno il nome della sua eventuale compagnia assicurativa, per ottenere il risarcimento dei danni patiti ci si può rivolgere al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, anche se con qualche “limitazione”.

L’art. 283 del Codice delle assicurazioni private, comma 2, stabilisce infatti che “il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare”.

In altre parole, nel caso che l’incidente sia stato causato da un veicolo non identificato, il Fondo di Garanzia non paga i danni alle cose a meno che il danneggiato non abbia subìto anche gravi lesioni fisiche e, in ogni caso, con una franchigia di 500 euro.

Un caso particolare in cui l’assicurazione auto non paga: l’auto rubata.

E se mi rubano la macchina e poi fanno un incidente, la mia assicurazione deve pagare i danni? La domanda è più che legittima, la risposta è…. sì e no.

Secondo l’art. 122 del Codice delle assicurazioni private, infatti,“l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (…), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza”. Ciò significa che i danni causati dal ladro della mia macchina fino alle ore 24.00 del giorno in cui presento la denuncia di furto, verranno risarciti dalla mia assicurazione; dalle 00.01 verranno, invece, risarciti dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Questi sono solo alcuni dei casi che “autorizzano” la vostra compagnia assicurativa a respingere una richiesta di risarcimento danni fisici o materiali, magari temporaneamente, ad esempio perché non è stata fornita tutta la documentazione necessaria nei tempi richiesti, oppure definitivamente. La gestione delle procedure di risarcimento non è sempre lineare e presenta, molto spesso, delle complessità: per questo motivo è sempre consigliabile rivolgersi a dei professionisti.

 

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