COMPENSO SOLO A RISARCIMENTO OTTENUTO
Viaggio tra diritto europeo, legislazione nazionale e l’attesa pronuncia delle SS.UU.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è chiamata a chiarire, una volta per tutte, se l’assicurazione RCA copra i danni causati dall’uso di veicoli, a prescindere dal luogo, pubblico o privato, ove avvenga la loro circolazione.
Il contributo dell’avv. Marco Bona del Foro di Torino e del dott. Bruno Marusso, vicepresidente Giesse Risarcimento Danni
La Sezione III della Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria 18 dicembre 2019, n. 33675, ha posto alle Sezioni Unite il seguente quesito:
«se l’art. 122 del Codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale».
In piena emergenza Covid-19 è poi intervenuto il d.m. n. 54 dell’11 marzo 2020, che, nel delineare il regolamento sul “contratto base” per l’assicurazione obbligatoria della r.c.a., ha affermato l’estensione della copertura anche alle aree private quali, ad esempio, cantieri recintati, garage e cortili.
Quale risposta può auspicarsi da parte delle Sezioni Unite? Quale rilievo andrebbe attribuito al d.m. 54/2020?
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