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Incidente auto con passeggero

 

Essere coinvolti in un sinistro stradale mentre si occupa il posto del passeggero genera spesso dubbi: “Chi deve pagarmi? L’assicurazione dell’auto su cui viaggiavo, o quella dell’altro conducente?”. La tutela del passeggero (tecnicamente definito Terzo Trasportato) è regolata, tra gli altri, dall’Art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, che favorisce l’ottenimento del risarcimento integrale in tempi solitamente più contenuti rispetto a quelli standard.

In questa guida completa, gli esperti di Giesse Risarcimento Danni ti spiegano come ottenere il massimo risarcimento per le lesioni e i danni patrimoniali subiti, senza per forza di cose compromettere i rapporti personali con chi conduceva il veicolo.

 

Il Diritto del passeggero: perché hai (quasi) sempre ragione?

Il passeggero è, ovviamente, incolpevole in relazione alla dinamica. A differenza dei conducenti, che possono infatti incorrere in un concorso di colpa cioè possono concausare un incidente, chi è passeggero ha diritto comunque ad essere risarcito, sia che l’incidente avvenga per colpa esclusiva del conducente dell’auto dove viaggia, oppure per colpa esclusiva del conducente di altro veicolo oppure per concorso di colpa tra i vari conducenti coinvolti.

L’art. 141 del CdA, inoltre, ha introdotto un ulteriore strumento a favore del passeggero di un veicolo: la possibilità, nel caso di incidente con almeno due veicoli coinvolti, di chiedere il risarcimento all’assicurazione del veicolo su cui si trovava a bordo, a prescindere da chi sia il responsabile dell’incidente: questo semplifica l’iter, poiché non dovrai attendere che le due compagnie si mettano d’accordo su chi ha torto.

 

Cosa comprende il risarcimento per il passeggero

Il risarcimento del terzo trasportato deve comprendere tutte le voci di danno sofferto, che devono essere quantificate con estrema precisione, anche tramite perizie medico-legali.

Danni Non Patrimoniali

  • Danno Biologico: il risarcimento per l’invalidità temporanea (giorni di prognosi) e permanente (punti di invalidità residui), anche conseguente a danni estetici (causati spesso dallo scoppio degli airbag).
  • Danno Morale: la sofferenza interiore causata dal trauma e dalle cure.

Danni Patrimoniali (Economici)

  • Spese Mediche: rimborso delle spese sostenute o da sostenere per farmaci, visite, fisioterapia, riabilitazione, protesi, ecc.
  • Danni materiali: rimborso per vestiti, smartphone, occhiali, computer e ogni altro bene di proprietà distrutto o danneggiato nell’impatto.
  • Lucro Cessante: quando le lesioni impediscono, in tutto o in parte, al passeggero di lavorare, l’assicurazione deve risarcire tale perdita di reddito.

 

Casi particolari e limiti al risarcimento

Nonostante la tutela rafforzata, esistono comportamenti che possono ridurre il risarcimento del passeggero.

  • Mancato uso della cintura di sicurezza: Se viene provato che il passeggero non indossava la cintura e che ciò ha contribuito ad aggravare l’entità delle lesioni subite, il risarcimento può essere ridotto per concorso di colpa (riduzioni che possono arrivare anche al 30%/50%).
  • Consapevolezza della guida in stato di ebbrezza: Se il passeggero sale consapevolmente su un’auto guidata da una persona palesemente ubriaca o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, la giurisprudenza solitamente applica una riduzione del risarcimento.
  • Trasporto su veicolo non assicurato: In questo caso, il passeggero deve rivolgere le sue richieste al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

 

FAQ: Domande e risposte sul risarcimento del passeggero

A quella del responsabile dell’incidente o, in caso di incidente con almeno due veicoli, anche a quella del veicolo sul quale viaggiavi (Art. 141 Cod. Ass.).
No, non è necessario: nella fase stragiudiziale, la richiesta si fa direttamente all'assicurazione.
Vieni risarcito comunque integralmente dalla sua assicurazione.
No, le somme per danni fisici non costituiscono reddito imponibile.
Sì, il trasportato su due ruote gode delle stesse tutele di chi trasportato su altri veicoli (auto, furgoni, autobus, ecc.).
Se sei passeggero, l'assicurazione del tuo veicolo ti risarcirà comunque.
Se riporti delle lesioni, hai tempo siano a quando il reato di lesioni colpose non si prescrive.
Sì, l'assicurazione ti risarcisce ed, eventualmente, potrà poi rivalersi sul conducente, ma il tuo diritto risarcitorio è garantito.
È un caso molto raro, grazie all’importo del massimale attualmente in vigore, pari, per i veicoli, a € 6.450.000 per danni alla persona conseguenti ad un sinistro. Se ciò mai capitasse, ogni danneggiato subirà una riduzione proporzionale del proprio risarcimento e dovrà eventualmente agire nei confronti dei responsabili civili per ottenere la differenza.
Sì, ma potrebbe essere addebitato un concorso di colpa per aver viaggiato non in totale sicurezza e, conseguentemente, ci sarebbe una riduzione del risarcimento.
Sì, l'assicurazione ti risarcisce e poi può rivalersi sul conducente.
Contatta Giesse: otterrai così il risarcimento di tutti i danni che hai patito.
Se agisci sfruttando l’art. 141 Cod Ass., non serve.
Abiti, smartphone, occhiali, computer che si sono rotti nell'impatto.
Sì, tutte le spese mediche prescritte, documentate e congrue sono rimborsate.
No, è obbligatorio sottoporvisi.
Sì, non chiediamo alcun anticipo di spese.
È consigliato farlo il prima possibile, compatibilmente con la gravità delle lesioni patite.
Sì, ogni conseguenza derivante da un incidente stradale deve essere risarcita, anche se concernete la sfera psicologica.
Si può agire contro il Fondo di Garanzia.
Sì, la norma copre anche i danni riportati mentre sei a bordo di autobus, corriere, ecc..
Sì, ma l'assicurazione potrebbe rivalersi su di lui per la somma pagata a te.
Sì, abbiamo sedi su tutto il territorio nazionale per offrirti un supporto professionale e rapido.
Contattaci tramite il sito giesse.info, o il numero verde 800-125530 e pensiamo a tutto noi.

 

 

Perché scegliere Giesse per un risarcimento come passeggero

Gestire la pratica di un passeggero può sembrare meno impegnativo rispetto ad altri tipi di casi, tuttavia, come sempre accade, il rischio di offerte risarcitorie inadeguate è sempre dietro l’angolo, soprattutto se chi le riceve non ha un’adeguata conoscenza della materia e dei propri diritti.

  • Valutazione specializzate: Giesse analizza con attenzione, insieme ai propri periti, la dinamica dell’incidente, al fine di scongiurare il rischio che ti venga ingiustamente ridotto il risarcimento attribuendoti comportamenti non verificati, come, ad esempio, un asserito non corretto utilizzo delle cinture di sicurezza.
  • Medici Legali Specialistici: la quantificazione del danno biologico subìto dal passeggero richiede analisi accurate di tutte le lesioni sofferte, comprese quelle derivanti dallo scoppio degli airbag.
  • Zero Anticipi: con Giesse non paghi nulla se non otteniamo il risarcimento.

 

Conclusione: La tua tutela è un diritto

Il risarcimento danni del passeggero per incidente auto è uno dei pilastri della responsabilità civile stradale. Non lasciare che la tua posizione di “ospite” sul veicolo ti faccia sentire in dubbio o ti scoraggi dal richiedere quanto ti spetta. La legge è dalla tua parte per garantirti la migliore guarigione possibile e il giusto risarcimento dei danni patiti.

 

Sei rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre eri passeggero di un veicolo e hai riportato lesioni? 

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