Risarcimento diretto o ordinario

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Per gli incidenti stradali lievi, senza cioè gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti, il Codice delle assicurazioni, a partire dal 2007, ha introdotto il risarcimento diretto, una procedura speciale che consente al danneggiato di velocizzare l’iter di liquidazione di un sinistro stradale nei casi di incidenti di cui non si sia responsabili o lo si sia ma solo in parte.

 

Richiesta risarcimento diretto

Il risarcimento diretto va richiesto direttamente alla propria assicurazione, che anticipa l’importo ottenendo poi un rimborso a forfait dall’assicurazione della controparte.

Le compagnie assicurative che esercitano il ramo RCA in Italia e che aderiscono alla CARD, la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento danni diretto (guarda l’elenco completo), applicano la procedura del risarcimento diretto.

 

Tempistiche per il risarcimento diretto

Entro 60 giorni dall’incidente in caso di danni a cose o ai soli veicoli, o entro 90 giorni in caso di danni alla persona, la compagnia assicuratrice è tenuta a formulare una congrua offerta di risarcimento danni diretto oppure a comunicare i motivi per i quali non intende farla.

I termini si riducono invece a soli 30 giorni per i danni a cose o veicoli se, a seguito del sinistro, sia stata regolarmente compilata e sottoscritta, da parte di entrambi i conducenti coinvolti, la constatazione amichevole di incidente, ovvero il modello Cai (Constatazione Amichevole d’Incidente, chiamata anche modulo Blu o Cid).

 

Riscontro da parte della compagnia assicuratrice

A seguito della presentazione dell’offerta:

  • se il danneggiato comunica l’accettazione o il rifiuto dell’offerta, la compagnia assicuratrice è tenuta a pagare entro e non oltre 15 giorni da tale comunicazione
  • se il danneggiato, invece, decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’offerta non comunica nulla, la compagnia assicuratrice provvede comunque a liquidare, entro ulteriori 15 giorni, l’importo offerto

In ogni caso, le somme pagate dalla compagnia senza la formale accettazione dell’offerta da parte del danneggiato, possono essere da quest’ultimo trattenute come semplici acconti sul maggior risarcimento vantato.

Qualora, come sempre più spesso avviene, il danneggiato non ritenga congrua la cifra proposta come risarcimento danni diretto, potrà citare in giudizio la compagnia assicuratrice alla scadenza dei sopra riportati termini di presentazione dell’offerta.

 

Risarcimento danni fisici

In caso di lesioni, l’offerta viene preceduta dalla richiesta al conducente (che non può rifiutarsi) di sottoporsi a visita medico legale presso un professionista di fiducia della compagnia assicuratrice, incaricato di accertare la presenza di danni fisici e determinare, attraverso una propria perizia, la percentuale di invalidità in base alla quale l’assicurazione provvederà poi a quantificare l’entità dell’offerta di risarcimento diretto.

Il danneggiato, in ogni caso, ha sempre la facoltà di rivolgersi anche a un proprio medico legale fiduciario per avere anche una propria valutazione e il relativo costo sarà obbligatoriamente rimborsato dalla compagnia assicurativa.

 

Risarcimento diretto: quando si applica

Il risarcimento danni diretto è una procedura che può essere utilizzata solo se:

  • il sinistro stradale avviene sul territorio italiano (compresi San Marino e Città del Vaticano)
  • non ci sono più di 2 veicoli coinvolti
  • entrambi i veicoli sono identificati, assicurati e immatricolati in Italia (o nella Città del Vaticano o a San Marino)
  • ci sia stato un urto tra i due veicoli coinvolti: sono infatti esclusi tutti i casi di mancato collisione tra due veicoli, come ad esempio l’urto tra un’auto e un muro o un guard railo la semplice turbativa di un altro veicolo
  • le lesioni eventualmente riportate dal conducente non superano il 9% di invalidità permanente

 

Risarcimento diretto: esclusione

Alcune tipologie di incidenti stradali sono esclusi dall’applicabilità della procedura di risarcimento danni diretto:

  • gli incidenti stradali in cui si siano riportati danni fisici gravi, cioè lesioni comprese tra il 10% e il 100% di invalidità permanente: in questi casi è possibile richiedere il risarcimento diretto per i soli danni al veicolo
  • sinistri stradali con veicoli di tipo speciale, agricoli o motocicli con targa vecchia (pre Dpr 153 del 2006)
  • gli incidenti stradali in cui siano coinvolti più di due veicoli

In tutti i casi in cui non risulti applicabile l’indennizzo diretto, la richiesta di risarcimento va quindi effettuata, come di prassi, nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro stradale.

 

Risarcimento diretto o ordinario

L’Autorità Garante per la Concorrenza (AGCM), nella Segnalazione del 05.01.2012, aveva affermato che nell’applicazione della procedura di risarcimento danni diretto sono stati riscontrati “fenomeni opportunistici da parte delle compagnie che sembrano aver adeguato il portafoglio clienti nel tentativo di sfruttare il meccanismo di compensazione sottostante, catturando il differenziale positivo tra forfait ricevuto e risarcimento effettivamente corrisposto”. L’AGCM aveva proposto di escludere dalla procedura del risarcimento diretto i danni alla persona, limitandola ai soli danni ai veicoli e alle cose.

Più recentemente, a marzo 2022, il “conflitto di interessi” tra danneggiato e la propria impresa di assicurazione è stato sottolineato, questa volta, dall’IVASS, l’Istituto di vigilanza delle imprese assicurative, il quale, nell’audizione davanti alla Commissione Parlamentare di inchiesta sulla Tutela dei Consumatori e degli Utenti, ha affermato che il sistema del rimborso a forfait tra le compagnie assicurative è criticabile perché “incentiva comportamenti opportunistici in presenza di piccoli sinistri (sotto forfait)”.

Alla luce di queste evidenze, noi di Giesse consigliamo ai danneggiati di farsi assistere da consulenti esperti in risarcimento danni, anche e soprattutto nei casi in cui può essere applicata la procedura del risarcimento diretto, e questo sia nei casi di soli danni al veicolo, sia nei casi in cui vengano causati dei danni fisici ai conducenti.

E’ assolutamente sconsigliabile, infatti, gestire in autonomia i rapporti con la propria compagnia assicuratrice, qualunque essa sia, perché l’esperienza ci rivela come, di norma, la cifra proposta come risarcimento risulti sempre inferiore a quella poi ottenuta grazie al nostro intervento.

Le assicurazioni mirano, infatti, a chiudere rapidamente la controversia, approfittando magari delle limitate conoscenze che, mediamente, le persone danneggiate hanno della complicata materia del risarcimento danni.

Per questo noi di Giesse, primo gruppo italiano nel risarcimento danni, mettiamo a disposizione un team di esperti per una consulenza gratuita per tutti i casi di risarcimento diretto.

Anche nel caso in cui si rendesse necessario intentare una causa civile nei confronti della compagnia assicuratrice, affianchiamo i nostri assistiti mettendo a disposizione uno dei nostri avvocati fiduciari, presenti su tutto il territorio nazionale.

 

Segnalaci subito il tuo caso, verrai ricontattato non appena il nostro team di esperti lo avrà attentamente valutato.

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