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Risarcimento terzo trasportato: come ottenere il ristoro dei danni

risarcimento del terzo trasportato

Quasi 2.000.000 di Euro: a tanto ammonta la somma che abbiamo ottenuto a titolo di risarcimento di un terzo trasportato di motoveicolo rimasto gravemente ferito a seguito di un sinistro stradale.

Si tratta di un caso apparentemente semplice, ma che, in realtà, ha richiesto il ricorso all’autorità giudiziaria, tramite una causa civile, con la quale è stata presentata una domanda di risarcimento ex art. 141 cda.

Vediamo come noi di Giesse Risarcimento Danni, con l’aiuto dei nostri legali fiduciari, siamo riusciti ad ottenere questo importante risultato, che ha permesso all’uomo di ottenere giustizia per quell’evento che gli ha stravolto completamente la vita.

Risarcimento del terzo trasportato: i fatti

Il gravissimo incidente stradale è avvenuto nel 2013, su una Strada Statale del Trentino-Alto Adige. Secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri, il motociclo, sul quale viaggiava in qualità di terzo trasportato il nostro assistito, effettuando una manovra di sorpasso di un camion, improvvisamente urtava un’auto che procedeva nella direzione di marcia opposta.

A causa del violentissimo impatto tra la parte frontale del motociclo e l’angolo anteriore della vettura, i due veicoli prendevano fuoco e i centauri venivano sbalzati a terra, riportando entrambi lesioni gravissime. Il trasportato, in stato di coma, veniva quindi condotto in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Trento.

Come risulta dalla relazione medico-legale del consulente tecnico (CTU) nominato dal Tribunale di Milano, nel nostro assistito “sono residuati postumi permanenti tali da incidere negativamente sulla validità del soggetto sotto il profilo del danno biologico nella misura dell’87-88%”.

Per quanto riguarda, invece, il danno patrimoniale concernente la perdita di guadagno subita dal danneggiato, sempre il CTU, ricordando come l’uomo, all’epoca dei fatti, svolgesse l’attività di ristoratore, ha chiarito come l’invalidità permanente accertata abbia, di fatto, azzerato “la capacità lavorativa del soggetto”, residuando in lui, grazie alla laurea in giurisprudenza conseguita in passato, “solo una potenziale idoneità per attività intellettive” anche se, al momento, “non ancora concretizzabile”.

Il CTU, nella sua perizia, pronunciandosi in riferimento all’altro aspetto del danno patrimoniale, quello concernente le spese, ha giudicato congrue e necessarie sia quelle sostenute, sia quelle da sostenere, con particolare riguardo, in quest’ultimo caso, agli ingenti esborsi previsti per la completa assistenza alla persona, necessaria per tutta la vita.



Risarcimento del terzo trasportato: l’iter giudiziario

L’uomo, per ottenere il risarcimento danni come terzo trasportato, ha conferito mandato a noi di Giesse Risarcimento Danni. Durante la fase stragiudiziale, con numerose raccomandate, procedevamo dapprima alla messa in mora della compagnia, Vittoria Assicurazioni S.p.A., inviando poi in successione tutta la documentazione, medica e non solo, relativa al cliente, sollecitando un’equa e rapida liquidazione del danno ai sensi dell’art. 141 cda, poiché le gravi condizioni dell’uomo richiedevano un adeguato e pronto sostegno economico al fine di assicurargli quanto necessario (prosecuzione delle terapie riabilitative, acquisto di ausili e presidi medici, ecc.) per poter tentare di condurre una vita quanto più vicina alla cosiddetta “normalità”.

Nonostante la consapevolezza della gravità di tale situazione, Vittoria Assicurazioni ha rigettato qualsiasi richiesta risarcitoria, adducendo, come motivazione, il fatto che in base agli elementi forniti, alla documentazione acquisita e ad altri accertamenti dalla stessa predisposti, non era stata raggiunta la prova di un “diritto al risarcimento in qualità di terzo trasportato”.

È stata una reiezione pretestuosa: sostenere che l’uomo viaggiasse non come trasportato ma in qualità di conducente, consentiva, infatti, alla compagnia di negare il diritto ad un risarcimento, poiché era emerso che le responsabilità per quanto accaduto erano attribuibili unicamente al centauro che guidava la moto e aveva perso il controllo del mezzo in fase di sorpasso.

A questo punto, l’unica via percorribile per dimostrare le ragioni del nostro assistito e risolvere questa paradossale situazione, era intentare una causa civile ai sensi dell’art. 141 cda. E così è stato fatto.

Nell’atto di citazione, predisposto dai nostri legali fiduciari, sono state elencate tutte le ragioni che, contrariamente alle tesi sostenute dalla compagnia di assicurazione, dimostravano come fosse corretto chiedere il risarcimento del terzo trasportato.

Non poteva esserci il minimo dubbio, infatti, su chi fosse alla guida del motociclo e questo per varie ragioni:

  • già i Carabinieri che hanno rilevato il sinistro avevano indicato come trasportato il nostro assistito;
  • la tipologia di lesioni riportate dai centauri: lesioni al bacino (compatibili con il violento urto sul serbatoio della moto) per il conducente, lesioni alla colonna vertebrale, derivanti dallo sbalzo e dalla caduta a terra, per il trasportato;
  • il centauro che conduceva la moto è stato trovato dai soccorritori nei pressi della stessa e continuava a ripetere “ho sorpassato ho sorpassato”; il nostro assistito, invece, è stato trovato a parecchi metri dal motociclo e, notoriamente, sono i trasportati ad essere “proiettati” a lunga distanza dal mezzo.

La compagnia assicurativa, pur a fronte di tali evidenze, ha resistito, ribadendo di non essere tenuta ad alcun risarcimento del danno ai sensi dell’art. 141 cda, non essendovi la prova che l’uomo fosse trasportato sul proprio motociclo (!!!).

Nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, il giudice ha, invece, accolto le nostre argomentazioni e le domande promosse nell’interesse del nostro assistito, condannando l’impresa di assicurazione al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da egli patiti in conseguenza del sinistro, per una somma complessiva di poco inferiore ai € 2.000.000, comprensiva anche della capitalizzazione della rendita INPS allo stesso riconosciuta.

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La sentenza che ha deciso il caso ora esaminato è assolutamente soddisfacente poiché rende giustizia al nostro cliente, attribuendogli il giusto risarcimento danni come terzo trasportato del motoveicolo.

Si è raggiunta la prova di quanto da noi sostenuto valutando, congiuntamente, sia la relazione medico-legale, che ha giudicato le lesioni patite dall’uomo compatibili con la qualità di trasportato, sia la relazione di incidente stradale dei Carabinieri intervenuti nell’occasione, sia le dichiarazioni rese dai soccorritori e da chi era presente sul posto al momento del sinistro.

Il Tribunale ha accolto, quindi, la domanda promossa, ai sensi dell’art. 141 cda, nell’interesse del nostro assistito. E’ una decisione corretta e condivisibile e rappresenta un importante traguardo raggiunto per la soluzione di un caso che, in prima battuta, era apparso quasi “elementare”, ma che, nei fatti, è stato reso inutilmente complesso.


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