COMPENSO SOLO A RISARCIMENTO OTTENUTO
La liquidazione del danno non patrimoniale ai congiunti di una persona vittima di un incidente stradale non può essere uguale per tutti gli aventi diritto – né globale, con successiva ripartizione interna tra loro – ma deve necessariamente essere personalizzata, considerando tutte le circostanze del caso e la diversa incidenza dell’improvvisa e definitiva interruzione del rapporto familiare. Lo ha stabilito il 17 aprile 2013 la sentenza della Cassazione n° 9231.
La Corte attesta così che, in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato è titolare di un autonomo diritto al risarcimento di tutto il danno, nella sua componente morale, vale a dire la sofferenza interiore soggettiva sul piano strettamente morale, e in quella dinamico-relazionale (cd. danno esistenziale), da intendere come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva e interiore che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto.
Pertanto, se l’illecito abbia gravemente compromesso il valore «persona», come nel caso della definitiva perdita del rapporto parentale e matrimoniale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto a una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito.
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