COMPENSO SOLO A RISARCIMENTO OTTENUTO
Risarcire un danno consiste nel reintegrare una persona della perdita subita in conseguenza di un comportamento lesivo messo in atto da uno o più soggetti.
La tutela risarcitoria nasce infatti come strumento per la giusta e dovuta compensazione dei danni patiti.
Si possono distinguere due grandi categorie di danno risarcibile
- danni patrimoniali
- danni non patrimoniali
Il danno patrimoniale intacca il patrimonio del danneggiato in due modi:
- direttamente, ad esempio per sostenere delle spese per la riparazione del veicolo, spese per visite mediche, ecc.: il cd. danno emergente;
- indirettamente, come ad esempio la contrazione dei redditi per l’impossibilità, temporanea o permanente, di svolgere il proprio lavoro: il cd danno da lucro cessante
Nella categoria del danno non patrimoniale, invece, sono contenuti i pregiudizi attinenti alla persona in sé considerata, a prescindere dalla sua capacità o meno di produrre reddito.
Tra le voci di danno non patrimoniali più conosciute ricordiamo:
- danno morale
- danno biologico
- danno psichico
- danno da morte
- danno esistenziale
- danno da rottura del rapporto parentale
- ecc.
Il danno biologico è definito come la lesione all’integrità psicofisica della persona, tutelata dall’art. 32 della Costituzionale, il quale definisce la salute dell’essere umano “come diritto fondamentale di ciascun individuo e interesse della collettività”. Il danno biologico, per essere risarcito, deve essere accertato da un medico legale ed è del tutto svincolato dalla capacità del soggetto danneggiato di produrre o meno reddito (può dunque esserci un danno biologico anche in assenza di danno patrimoniale da lucro cessante, come ad esempio avviene in caso di lesioni fisiche subìte da bimbi o anziani pensionati).
Il danno morale, definito un tempo “il prezzo del dolore” (pretium doloris), è invece la sofferenza soggettiva patita dal danneggiato a causa, ad esempio, delle lesioni da lui ingiustamente subìte o per la perdita di un congiunto.
Il danno esistenziale è rappresentato dalla lesione di altri diritti, tutelati “indirettamente” dalla Costituzione. Sono stati fatti rientrare, ad esempio, nel “contenitore” del danno esistenziale, il diritto all’integrità familiare, il diritto allo svago, il diritto alla sessualità, ecc.; diritti che, pur non essendo esplicitati come il diritto alla salute e il diritto all’integrità morale, sono comunque difesi dalla Carta Costituzionale e, nel momento in cui venga provata una loro lesione, dovrà essere “riparata”, ovvero risarcita.