Infortunio in itinere: diritto al risarcimento INAIL

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L’infortunio in itinere è una particolare tipologia di infortunio sul lavoro che il lavoratore subisce:

  • Durante il normale percorso tra casa e sede di lavoro, sia nel percorso di andata che in quello di ritorno
  • Durante il normale percorso tra due diverse sedi di lavoro, se il lavoratore ha due lavori diversi
  • Durante il normale percorso tra sede di lavoro e il luogo di consumo abituale dei pasti, se l’azienda non ha un servizio mensa.

Contrariamente ai sinistri stradali tout court, l’infortunio sul lavoro in itinere viene riconosciuto dall’INAIL a prescindere che il lavoratore coinvolto abbia torto o ragione.

Affinché l’INAIL riconosca come indennizzabile l’incidente in itinere, occorre che il tragitto percorso sia quello più breve e diretto possibile, salvo eventuali deviazioni e/o interruzioni cd “necessitate”, dovute cioè a forza maggiore (es.: traffico, lavori in corso, adempimento di obblighi di legge, ecc.).

Attenzione: ti possiamo aiutare solo per ció che non indennizza l’INAIL.

Eventuali eccezioni alla maggior brevità del percorso sono possibili, ad esempio, per esigenze “essenziali ed improrogabili”, come passare a prendere uno o più colleghi, se però tali deviazioni siano autorizzate dal datore di lavoro. Se, invece, il lavoratore dovesse compiere una deviazione e/o un’interruzione per ragioni “del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate”, la copertura dell’INAIL verrebbe meno.

Anche l’utilizzo di un particolare mezzo influisce sul riconoscimento dell’ infortunio sul lavoro in itinere, bisogna infatti che sia stato utilizzato uno dei seguenti mezzi:

  • mezzi pubblici;
  • auto o moto personali, se però l’utilizzo del mezzo privato sia necessitato in quanto è dimostrabile la mancata copertura del tragitto da parte dei mezzi pubblici, o la loro incompatibilità o eccessiva scomodità rispetto agli orari di lavoro

E’ importante ricordare che, nel caso di utilizzo del mezzo privato, restano esclusi dalla copertura INAIL gli infortuni direttamente causati dal lavoratore che si sia posto alla guida:

  • con patente sospesa, ritirata o mai conseguita;
  • in stato di ebrezza o sotto l’influsso di psicofarmaci;
  • sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o allucinogene, sempre che non gli siano state somministrate per finalità terapeutiche.

Ecco, in concreto, alcune tipologie particolari di incidenti in itinere riconosciuti e indennizzati dall’INAIL:

  • Lavoratore investito da un’auto, durante la pausa pranzo, nel tragitto per raggiungere la mensa convenzionata con l’azienda o comunque uno dei luoghi abituali in cui consuma i pasti;
  • Incidente in auto avvenuto non sul tragitto più breve e diretto tra casa e ufficio, poiché il lavoratore ha compiuto una deviazione a causa di un precedente incidente;
  • Tamponamento dell’auto che precede

Giesse NON agisce contro l’INAIL, ma esclusivamente contro il responsabile civile e la sua eventuale compagnia assicurativa, per ottenere da questi il giusto e integrale risarcimento di tutti i danni patiti e non indennizzati dall’INAIL (come ad es. il danno morale, il danno biologico e patrimoniale differenziale, la personalizzazione del danno biologico, ecc.)

In 28 anni di attività sono già più di 2.000 i casi di incidenti in itinere definiti da Giesse.

Attenzione: prima di contattarci chiama l'INAIL

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