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Trasportato? E ora chi ti risarcisce?

La Corte di Cassazione ritorna sull’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, riducendo, di fatto, il suo campo di applicabilità, in apparente contrasto con la ratio (maggior tutela per il trasportato) che ha spinto il Legislatore alla sua emanazione.

E ora chi ti risarcisce?” è una domanda alla quale, dal 13 (!) febbraio scorso, con riguardo alla specifica condizione di trasportato di un veicolo che patisca delle lesioni a seguito di sinistro stradale, sembra doversi dare una risposta diversa da quella che la giurisprudenza di merito aveva, fin qui, fornito.

A cambiare le carte in tavola è intervenuta la recente sentenza della Corte di Cassazione, terza sez. civ., n. 4147 (Est. Graziosi, Pres. Amendola), che ha dato una nuova lettura dell’art. 141 CdA, perimetrandone (di molto rispetto alla prassi consolidata, come si dirà infra) l’applicabilità e chiarendo (definitivamente?) la portata sostanziale e processuale delle locuzioni in esso contenute.

 

Il PRINCIPIO DI DIRITTO

“(…) l’articolo 141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito – nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane – come limite all’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l’an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l’assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l’assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro. La totale assenza di responsabilità del vettore deve essere inoltre dimostrata dal suo assicuratore provando che il caso fortuito è stata l’unica causa del sinistro, salvo che l’assicuratore di un altro dei veicoli coinvolti non intervenga e non lo esoneri dall’obbligo risarcitorio dichiarando la esclusiva responsabilità del proprio assicurato (…)”

 

LA VICENDA E LA QUESTIONE POSTA ALL’ATTENZIONE DELLA CORTE

La vicenda che ha portato alla “nuova” lettura del 141 CdA è molto complessa: incidente stradale tra due autoveicoli, A e B; il conducente di A rimane illeso; il conducente e un trasportato di B decedono, mentre altri due passeggeri, sempre del veicolo B, riportano lesioni gravi; l’assicurazione del veicolo A conviene in giudizio, ex art. 140 CdA, tutti i potenziali danneggiati, compresi i traportati di B; tutti i trasportati feriti di B e i congiunti del trasportato deceduto citano in giudizio, invece, la compagnia assicurativa del vettore, ex art. 141 CdA.

Nella sentenza di primo grado il Tribunale attribuisce una responsabilità minoritaria (20%) anche al veicolo B; la ricostruzione della dinamica viene riformata in sede di Appello, nel corso del quale emerge l’estraneità totale del veicolo B nella causazione del sinistro; tuttavia, assecondando la prassi sino ad allora pacificamente adottata, la compagnia di assicurazione di B viene ugualmente condannata, pur in assenza di qualsiasi responsabilità, al risarcimento dei danni patiti dai trasportarti sopravvissuti e dai congiunti del trasportato deceduto; contro tale statuizione, l’assicurazione del vettore B presenta ricorso in Cassazione.

La questione sottoposta alla Suprema Corte verte, sostanzialmente, sull’applicabilità dell’art. 141 CdA “alle fattispecie di totale assenza di responsabilità verso il trasportato da parte del vettore”.

Nel caso in esame, infatti, sia i traportati sopravvissuti, sia i congiunti del trasportato deceduto, pur se convenuti in una causa ex art. 140 CdA, hanno preferito evocare in giudizio, ai sensi dell’art. 141 CdA, l’impresa di assicurazione del vettore, giudicato però, come abbiamo visto nella sentenza di appello, totalmente esente da colpe nella causazione del sinistro. La compagnia del vettore, peraltro, lamentava anche che, da un’eventuale azione di rivalsa esperita nei confronti dell’impresa dell’unico responsabile, non avrebbe comunque recuperato le somme elargite, poiché la stessa era stata condannata a pagare l’intero massimale, pro quota, direttamente a tutti i danneggiati.

La Suprema Corte, pertanto, prendendo spunto da tale peculiare caso concreto, si sofferma sull’analisi del favor attribuito al danneggiato, chiedendosi se questo si possa spingere sino a poter richiedere il risarcimento al vettore e alla sua assicurazione solo per il fatto di essere un trasportato, alla guisa di un modello, tipicamente di common law, di responsabilità no-fault, o se, per contro, le regole codicistiche impongano, pur sempre, una (anche minima) corresponsabilità del vettore al quale chiedere il risarcimento ex art. 141.

LA DECISIONE DELLA CORTE: DALL’INTERPRETAZIONE DELL’ART. 141 ALLA PRASSI APPLICATIVA

Per risolvere la questione sottesa al ricorso, alla Corte pare imprescindibile un excursus che parte dalla genesi del 141 CdA per approdare alle diverse correnti interpretative del dettato normativo, non senza definire il concetto di caso fortuito.

L’art. 141, invero, è stato oggetto di una duplice lettura da parte della dottrina: da una parte, una visione che gli Ermellini definiscono “innovativa” in quanto svincola totalmente il diritto al risarcimento del danno patito dal trasportato da qualsivoglia profilo di responsabilità del vettore. Secondo tale interpretazione, la responsabilità del vettore è una sorta di responsabilità oggettiva o, appunto, no-fault, poiché nel novero delle esimenti rientra il solo caso fortuito da intendersi, però, restrittivamente, limitato cioè ai soli eventi atmosferici/naturali imprevedibili.

D’altra parte, si contrappone una corrente minoritaria che non snatura la nozione di caso fortuito, da interpretarsi in senso conforme all’intero ordinamento e ricomprendendo in esso, quindi, anche le condotte umane. L’incipit dell’art. 141 (“salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”), chiarisce la Corte, rappresenta il baluardo per ottenere il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti (l’interesse del trasportato e dell’impresa del vettore), fine ultimo del diritto; perché il favor victimae non può spingersi sino a “(…) nullificare ogni bilanciamento e rendere il sistema non un equilibrio, bensì la concretizzazione senza limiti di un ‘monointeresse’ “, e ciò avverrebbe se si limitasse il caso fortuito agli eventi naturali imprevedibili senza includervi anche le condotte umane, compresa quella del danneggiato stesso.

Tuttavia, è bene ricordarlo, nonostante la dottrina minoritaria sia innegabilmente più aderente al dato letterale della norma, è sempre prevalsa nella prassi applicativa la visione dottrinaria innovativa, propugnatrice di una nozione di caso fortuito limitato agli Acts of God. Dal punto di vista liquidativo, infatti, le imprese di assicurazione hanno sempre gestito le domande di risarcimento danni formulate dai trasportati tramite la convenzione card, garantendo il pieno rispetto della ratio che ha indotto il legislatore ad emanare l’art. 141 CdA, ovvero tutelare al meglio il trasportato consentendogli l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del vettore, a prescindere da qualunque aspetto (anche sostanziale) relativo alla responsabilità nella causazione del sinistro.

La stessa Cassazione, in passato, aveva consentito l’applicazione del 141 CdA anche in fattispecie nelle quali la convenzione card non poteva operare, ovvero nei casi in cui fosse coinvolto nel sinistro un veicolo non assicurato o ignoto, oppure nelle ipotesi di scontro con un veicolo straniero, per conto del quale interviene l’UCI, il quale non aderisce alla card (cfr. Cass. 16477/2017 e Cass. 1279/2019).

Tuttavia, benchè la Suprema Corte abbia avuto più volte l’occasione di pronunciarsi sull’art. 141 CdA (tra tutte, Cass. n. 16181/2015), mai le si era presentato un caso peculiare come quello deciso con la sentenza qui in commento, ovvero la condanna della compagnia assicurativa del vettore al pagamento dei danni patiti dai trasportati pur in assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al suo assicurato.

Ciò ha spinto i giudici di legittimità ad analizzare a fondo il dettato normativo e a proporne un’interpretazione più contenitiva: l’agevolazione probatoria, innegabilmente riconosciuta al trasportato dall’art. 141, ha solo carattere processuale, non anche sostanziale: prima, infatti, si deve verificare che il vettore abbia, almeno in parte, concorso a causare il sinistro (e l’onere probatorio incombe in capo all’impresa del vettore, la quale è esonerata dal pagamento solo se prova che la responsabilità del sinistro è esclusivamente ascrivibile ad altro veicolo o se interviene l’assicurazione di un altro dei veicoli coinvolti dichiarando l’esclusiva responsabilità del proprio assicurato); una volta passato il filtro sull’an, necessario per estromettere dall’operatività dell’art. 141 CdA quelle fattispecie nelle quali causa del sinistro sia esclusivamente il caso fortuito (inteso nell’ampia accezione comprensiva delle condotte umane, come quelle poste in essere dal conducente di altro veicolo o dal trasportato stesso), il Legislatore favorisce sì il danneggiato/trasportato, consentendogli di rivolgere le proprie richieste risarcitorie all’impresa del vettore, non richiedendogli di provare (anche) le modalità di accadimento del sinistro né la misura delle corresponsabilità, potendosi limitare a provare l’esistenza del sinistro e i danni da esso derivati.

 

CONCLUSIONI

Dalla sentenza in commento pare opportuno riassumere i seguenti punti:

  • il contenuto letterale dell’art. 141 CdA impone all’assicurazione del vettore di pagare il risarcimento patito dai trasportati, salvo che il sinistro sia dipeso totalmente dal caso fortuito;
  • il caso fortuito è costituito sia da eventi naturali imprevedibili, sia dalle condotte umane (sia del conducente di altro veicolo corresponsabile, sia del danneggiato stesso);
  • la prova del caso fortuito incombe sull’impresa del vettore;
  • l’impresa del vettore può essere esonerata dagli obblighi risarcitori a favore del danneggiato trasportato anche nel caso intervenga in giudizio l’impresa di un altro veicolo coinvolto, la quale dichiari l’esclusiva responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro;
  • in mancanza di prova del caso fortuito (come unica causa del sinistro), l’impresa del vettore è tenuta a pagare integralmente i danni al trasportato, a prescindere dal grado di responsabilità che verrà, successivamente, attribuito al suo assicurato;
  • l’impresa del vettore che abbia pagato il trasportato avrà poi diritto di rivalsa nei confronti delle altre (eventuali) imprese coinvolte, in ragione dei rispettivi e accertati gradi di corresponsabilità.

 

La sentenza n. 4147/19 ha sicuramente chiarito il perimetro di operatività dell’art. 141 CdA; tuttavia, problemi di non poco conto potrebbero presentarsi per i giudizi civili pendenti, azionati, secondo una prassi consolidata e accettata da tutti gli operatori (giudici di merito compresi), nei soli confronti dell’impresa del vettore; una prassi, è bene ricordarlo, che traeva le proprie basi da un’interpretazione “estensiva” della ratio sottesa alla norma in questione, il favor per il trasportato, al quale dare, sempre e comunque, un ulteriore strumento (rectius, obbligato) risarcitorio.

Era una prassi nata anche per rispettare il principio contenuto nella Quinta Direttiva (05/14/CE), confermato da numerose sentenze della Corte di Giustizia Europea, secondo il quale l’impresa assicurativa del vettore avrebbe comunque sempre l’obbligo di risarcire il trasportato, prescindendo dall’accertamento concreto delle responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro.

“Limitare” le richieste risarcitorie all’assicurazione del vettore ai soli casi nei quali venga provata una sua corresponsabilità, considerare caso fortuito anche il fatto del terzo conducente di altro veicolo e non solo, come la giurisprudenza di merito ha sempre fatto sino a qui, i fatti naturali imprevedibili, pare svuotare di senso la novità legislativa introdotta con l’art. 141, svilendone la ratio evidente: una maggiore tutela per il danneggiato-trasportato.

 

Dott. Bruno MARUSSO – Dott.ssa Caterina BROCCA

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