COMPENSO SOLO A RISARCIMENTO OTTENUTO
La recente morte dell’attore francese Gaspard Ulliel, avvenuta su una pista da sci d’oltralpe, è solo l’ennesimo episodio che evidenzia i rischi connessi agli sport invernali.
Vediamo come il Legislatore italiano, con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 40/2021, ha inteso disciplinare i comportamenti che i soggetti interessati, sciatori e gestori di impianti, devono adottare.
Il contributo dell’avv. Marco Rodolfi, Foro di Milano
Il Legislatore con l’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante “Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”, ha delegato il Governo ad adottare: “uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati”.
In particolare, i princìpi ed i criteri direttivi da seguire prevedevano la:
“a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti;
b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363”.
Tale ultima normativa, infatti, ha regolamentato sino ad oggi le discipline sportive invernali, unitamente al Decreto Ministeriale 20 Dicembre 2005 n. 20288, ove, nell’Allegato n. 2, erano contenute le “regole di carattere comportamentale, previste dalla Legge 24.12.2003 n. 363 che dovranno essere rispettate dagli utenti delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale”.
Finalmente, con il Decreto Legislativo n. 40 del 28.02.2021 il Governo ha provveduto. L’entrata in vigore di tale normativa (inizialmente prevista per il 03.04.2021, e spostata poi al 31.12.2023, dall’art. 30, comma 11 del D.L. 22.03.2021 n. 41 convertito dalla Legge 21.05.2021 n. 69), è stata fissata definitivamente al 01.01.2022 dal D.L. n. 73 del 2021 come modificato dalla Legge di conversione n. 106 del luglio del 2021.
Tutti coloro, dunque, che si avvicinano alle piste devono ora rispettare la nuova normativa.
Ma cosa è realmente cambiato rispetto alla normativa precedente (Legge n.
3636/2003 abrogata dall’art. 43 del D. Lgs n. 40/2021)?
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