La responsabilità penale del medico dopo la riforma «Gelli-Bianco»

La responsabilità penale del medico dopo la riforma «Gelli-Bianco»

L’àmbito di operatività delle cause di non punibilità del personale sanitario alla luce dell’interpretazione della Corte di Cassazione.


Il contributo dell’avv. Chiara Tartari del Foro di Treviso


Nel corso di pochi anni, il tema della responsabilità penale del medico (e dei sanitari) è stato oggetto di ben due diversi interventi da parte del Legislatore, nel tentativo di chiarirne i contorni ed uniformarne i criteri ermeneutici.

Tanto la breve durata del primo intervento legislativo (Legge Balduzzi), quanto la circostanza che nell’arco di soli nove mesi il secondo intervento, la Legge Gelli-Bianco, sia stato oggetto di un contrasto giurisprudenziale all’interno della IV Sezione della Corte di Cassazione, poi risolto delle Sezioni Unite, sono chiari indici dell’elevatissimo coefficiente di difficoltà che contraddistingue la materia.

Non basta: permangono tuttora dubbi sulla stessa legittimità costituzionale della riforma Gelli-Bianco, almeno sotto il profilo del principio di tassatività del precetto penale che, secondo l’opinione di molti, nemmeno l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha dipanato. 

La Legge 8.3.2017 n. 24, c.d. Legge Gelli-Bianco, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” ha introdotto nel codice penale l’articolo 590 sexies c.p. intervenendo, altresì, sull’intera disciplina civile e penale della responsabilità colposa nell’attività medico-chirurgica.

Art. 590 sexies c.p: responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario
1. Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 c.p. sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

2. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

In questa sede saranno esaminati unicamente alcuni profili di rilevanza esclusivamente penale disciplinati dall’art. 6 della legge n. 24/2017 che, oltre ad aver introdotto nel codice penale il citato art. 590 sexies, ha al contempo abrogato l’art. 3 della L. n. 189 dell’8.11.2012 (c.d. Legge Balduzzi) rubricato “La responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie”.


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