Responsabilità civile per animali domestici: chi risponde dei danni provocati?

Responsabilità civile per animali domestici: chi risponde dei danni provocati?

Che siate amanti degli animali oppure no, ogni giorno dovete fare i conti con il fatto che gli amici a quattro zampe sono sempre più presenti nella vita quotidiana di tutti noi: 1 italiano su 3, infatti, possiede un animale domestico, lo rivela il rapporto Eurispes Italia 2018.

Sono più di 60 milioni gli animali domestici che abitano le nostre case – nella maggior parte dei casi cani o gatti – ed è sempre più frequente incontrarli per strada, al ristorante o in generale nei luoghi pubblici.

Può accadere che in particolari situazioni questi animali provochino dei danni a cose o, peggio ancora, a persone: in tal caso vi siete mai chiesti chi è responsabile del loro comportamento? Chi risponde di eventuali danni danni da loro provocati? Su chi ricade la responsabilità civile e quindi l’obbligo di risarcire il danno?

Vediamolo assieme.

 

La responsabilità civile per animali domestici secondo il Codice Civile

Ognuno di noi crede di conoscere bene il proprio amico peloso e alla domanda: “morde?”, quante volte ci sentiamo rispondere “No, è buonissimo!. Tuttavia, per quanto possa essere la creatura più mansueta che conosciamo, non possiamo prevedere il suo comportamento in qualunque tipo di situazione.

L’articolo 2052 del Codice Civile stabilisce che Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.”

Se quindi il vostro animale domestico provoca dei danni a qualcosa o qualcuno dentro o fuori della vostra proprietà, ne sarete responsabili civilmente e sarete chiamati a risarcire il danno, anche nel caso in cui il vostro animale domestico provochi il danno in un momento in cui era fuggito, o comunque non era sotto la vostra custodia .

L’unica eccezione è che riusciate a provare che il comportamento dell’animale sia stato imprevedibile ed eccezionale e tale da non poter essere in alcun modo evitato, il cosiddetto “caso fortuito” (anche se precisiamo che si tratta di una dimostrazione particolarmente difficile poiché il “caso fortuito” viene normalmente considerato un evento che non rientra nella normalità degli eventi collegati alla gestione e al comportamento dell’animale).

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Il responsabile civile è il custode temporaneo o il proprietario dell’animale domestico?

Come spesso accade, però, la norma si presta a differenti interpretazioni. Si potrebbe pensare che il responsabile civile sia, oltre al proprietario, chiunque custodisce temporaneamente l’animale domestico nel momento in cui provoca il danno: quindi, ad esempio, il responsabile della pensione in cui è ospitato, o l’amico al quale lo avete affidato durante le vacanze.

Tuttavia una certa parte degli interpreti considera responsabile, in ogni caso, il proprietario che dovrebbe, quindi, risarcire il danno anche nel caso in cui non abbia, seppur temporaneamente, l’animale sotto la sua custodia (in questo senso si sono pronunciate alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione). Secondo questa tesi, ad esempio, nel caso in cui il proprietario vada in vacanza e lasci il suo cane alla pensione per animali o a casa di qualche amico, se l’animale combina qualche guaio, sarà comunque costretto a risponderne dal punto di vista civilistico.

Quale che sia la visione che ognuno di noi ha sulla questione, è opportuno ricordare che con una polizza RC ci si può tutelare da qualunque danno possa provocare il nostro amato animale domestico.

 

Responsabile dei danni anche chi porta solo a spasso il cane, la sentenza

Con la sentenza n. 27876/2020, la Cassazione ha stabilito che il fatto di portare ogni giorno l’animale domestico a passeggio dimostra il rapporto di affezione con lo stesso, nei confronti del quale sussiste quindi un obbligo di custodia.

La sentenza è arrivata al termine di una vicenda iniziata con la condanna dell’imputato per lesioni colpose ai danni di una signora. All’imputato si è contestata la violazione degli obblighi di custodia di un cane di razza Labrador perché l’animale, nel corso di una passeggiata, si è avventato contro una passante, facendola cadere a terra, tanto che la stessa veniva trasportata al Pronto Soccorso e poi in Ospedale. 

L’imputato è ricorso in Cassazione contestando, tra le varie cose, che non c’era responsabilità, visto che il cane non era il suo. Dalle prove però è emerso che l’uomo era di fatto proprietario del cane, visto che lo portava quotidianamente a passeggio con il guinzaglio, a dimostrazione del rapporto di affezione e di possesso esistente con lo stesso e da cui deriva l’obbligo di non lasciarlo libero e incustodito proprio per evitare che aggredisca terze persone.

La Cassazione perciò ha dichiarato il ricorso inammissibile. 

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