COMPENSO SOLO A RISARCIMENTO OTTENUTO
La Corte di Cassazione (sentenza n. 7128 del 21 marzo 2013) ha riconosciuto in caso di inforunio sul lavoro il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale anche a favore dei prossimi congiunti non familiari o parenti di una persona che abbia subito lesioni personali seriamente invalidanti, a causa ovviamente di un fatto illecito altrui.
Requisito essenziale è la sussistenza di una particolare situazione affettiva con la vittima, caratterizzata da tendenziale stabilità e mutua assistenza sia morale che materiale, a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali.
La convivenza dunque non deve essere necessariamente intesa come coabitazione, quanto piuttosto come «stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti».
Viceversa, non viene riconosciuto alcun risarcimento a chi non risulti legato da alcun rapporto col danneggiato al momento della commissione dell’illecito, ma solo in epoca successiva abbia poi instaurato una relazione affettiva. Spetta comunque sempre al Giudice di merito accertare, nel caso concreto e sulla base dei vari elementi rilevati, anche presuntivi, l’apprezzabilità della relazione ai fini risarcitori.
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