COMPENSO SOLO A RISARCIMENTO OTTENUTO
Quid iuris nel caso di sinistro stradale causato da veicoli sui quali è stata apposta la targa prova?
Il contributo del dott. Silvano Cibien, vicepresidente di Giesse Risarcimento Danni e del dott. Francesco Pianon dell’Ufficio Tecnico area Macro di Giesse
Con la sentenza del 25/08/2020 n. 17665, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha messo in subbuglio il mercato dell’usato e delle officine, per non parlare del mondo assicurativo, dichiarando illegittimo l’utilizzo della targa prova sui veicoli già immatricolati, ovvero già dotati di un libretto di circolazione.
La sentenza ha infatti stabilito che:
“…il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente sui veicoli privi di carta di circolazione. Difatti se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa di prova, deve rispondere – ove ne ricorrano i presupposti – solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.”
Per capire, però, il perché di tanto clamore bisogna fare un passo indietro e comprendere cosa sia la “targa prova”.
I veicoli a motore, per poter circolare, devono avere una “carta di circolazione”. I veicoli sprovvisti di tale documento (e quindi non targati) sono comunque ammessi alla circolazione (per prove tecniche, sperimentali o costruttive, ovvero dimostrazioni o test finalizzati all’acquisto ecc.) se hanno ottenuto una speciale autorizzazione ministeriale, che può essere rilasciata solo a determinate categorie: costruttori di veicoli, concessionari, autofficine. Il possessore di questa autorizzazione ottiene una targa speciale, chiamata “targa prova”, che è trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione.
Ovviamente anche tali veicoli sono sottoposti all’obbligo di assicurazione, ma le particolarità in questo caso sono che l’assicurazione viene stipulata non dal proprietario del veicolo ma dal titolare della targa prova e che la polizza copre il rischio dei danni che potrebbero causare tutti i veicoli sui quali è apposta quella determinata targa prova. Di conseguenza, tutte le condizioni generali di polizza legate alla targa prova prevedono l’esclusione della garanzia nel caso la circolazione avvenga in difformità dalle prescrizioni di legge.
La differenza rispetto a quello che avveniva prima della sentenza di cui si discute è significativa ed i risvolti sono importanti e duplici: da un lato, è stato ristretto l’ambito di operatività della targa prova (limitata ai soli veicoli non ancora immatricolati), dall’altro, come imprescindibile conseguenza, è stato modificato l’ambito di operatività della garanzia assicurativa.
Sei rimasto vittima di un incidente stradale?
La targa prova non è il sostituto della copertura assicurativa su veicoli già targati
La sentenza è chiara e non lascia spazio a fraintendimenti o a diverse interpretazioni: la targa prova non è, né può essere, come era d’uso e prassi fino all’uscita della succitata sentenza, il sostituto della copertura assicurativa su veicoli già targati (come sono, ad esempio, i veicoli, tutti già immatricolati, che vengono sottoposti a collaudo dopo riparazioni o interventi di manutenzione, oppure quelli che, per essere venduti nel mercato dell’usato, vengono sottoposti a test-drive), ma può fungere solamente da “sostituto” del libretto di circolazione dei veicoli non ancora immatricolati.
Se prima di tale sentenza (peraltro nemmeno isolata: la Suprema Corte già in passato, infatti, aveva adottato una linea analoga con le sentenze n. 16310/2016 e n. 10868/2018, delimitando l’uso improprio della targa prova) era lecito aspettarsi, anche in virtù di numerose sentenze di merito (tra cui alcune anche di nostri assistiti), che in caso di sinistro la copertura assicurativa collegata alla targa prova esposta sul veicolo coprisse la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dello stesso veicolo (anche se già immatricolato targato e assicurato), dopo la decisione degli Ermellini dello scorso mese di agosto la questione pare radicalmente cambiata in quanto a coprire i danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che pure circoli con targa di prova, dovrà essere solo ed esclusivamente l’assicuratore RCA del veicolo e non l’assicuratore di quest’ultima.
La questione non è irrilevante se si pensa, ad esempio, ai numerosi parchi auto-usate delle concessionarie: sono tutti veicoli già immatricolati e targati, di proprietà dei concessionari, ma che non sono (mai stati) assicurati per la RCA. Da un lato, essere costrette ad assicurare ogni veicolo usato destinato alla vendita, costituirebbe un costo insostenibile per le concessionarie, riducendo di fatto drasticamente i loro margini economici sulla vendita.
D’altro canto, però, è anche vero che tali veicoli usati nemmeno potrebbero essere più testati su strada (come ogni potenziale acquirente di veicoli usati normalmente richiede) senza essere assicurati, in quanto, oltre a costituire ciò una grave violazione del codice della strada, esporrebbe le stesse concessionarie (ed i relativi conducenti) alla rivalsa – qualora ve ne fossero i presupposti – per i danni eventualmente causati a terzi nel corso di un test-drive.
È evidente, pertanto, che se da un punto di vista giuridico la Corte di Cassazione ha fatto “ordine”, disciplinando in modo chiaro il corretto utilizzo della targa prova e circoscrivendo il reale perimetro di operatività della copertura assicurativa ad essa collegata, da un punto di vista squisitamente economico ha creato non poco scompiglio e confusione, intervenendo a “gamba tesa” in due settori, l’automotive e l’assicurativo, nei quali la prassi (impropriamente) consolidata, cioè l’apposizione della targa prova anche su veicoli già immatricolati, aveva consentito sino ad oggi lo svolgimento di numerose attività commerciali e di quelle dell’indotto ad esse collegate.
Appare in tutta evidenza, come mai prima d’ora, il “vuoto normativo” che non permette al momento un’agevole soluzione all’impossibilità di usare la targa prova come veniva fatto, di prassi, prima della sentenza n. 17665/2020. Posto che il suo utilizzo, per la Suprema Corte, è limitato ai soli veicoli non immatricolati, andrebbe rivista la relativa normativa, dando esplicitamente la possibilità di applicare la targa prova anche ad auto già immatricolate, se ciò è finalizzato alla loro vendita o a collaudi post riparazioni o interventi di manutenzione.
In attesa che ciò avvenga, per essere sicuri di non contravvenire a quanto disposto dagli Ermellini o, peggio ancora, per non rischiare di dover pagare di tasca propria i danni arrecati a terzi, non resta che una soluzione: acquistare (e provare) solo auto nuove e non (ancora) immatricolate!
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