Infortunio sul lavoro: indennizzo INAIL e risarcimento danni
Il Dlgs. n. 38/2000 ha introdotto la indennizzabilità, da parte dell’INAIL, del danno biologico per i casi avvenuti successivamente al 25 luglio 2000; si prevede l’erogazione di un indennizzo:
- sotto forma di capitale una tantum,per i casi di menomazione di grado compreso tra 6% e 15% di invalidità permanente
- sotto forma di rendita (pensione) per i casi di menomazione di grado pari o superiore al 16% di invalidità permanente
Nel caso, invece, le menomazioni siano comprese tra lo 0 e il 5% di invalidità permanente, l’INAIL non riconoscerà alcuna indennizzo per danno biologico permanente.
Nel caso le lesioni accertate dall’INAIL siano uguali o superiori al 16% di invalidità permanente, l’Istituto riconosce di default un’ulteriore quota di rendita (pensione) per indennizzare il presunto danno patrimoniale sofferto dal lavoratore. Oltre a quelle economiche, l’INAIL eroga al lavoratore infortunato altre prestazioni di natura sanitaria e riabilitativa
In caso di decesso, invece, l’INAIL riconosce ai familiari più stretti (solitamente ai coniugi e ai figli, in loro mancanza e nel rispetto di determinate condizioni, ai genitori e ai fratelli) l’erogazione di una rendita, parametrata al grado di parentela e alla retribuzione percepita in vita dal lavoratore deceduto.
Gli indennizzi riconosciuti dall’INAIL non esauriscono i diritti risarcitori del lavoratore infortunato e/o dei suoi parenti. Per ottenere il pieno ed integrale risarcimento del danno, quindi, Giesse NON agisce contro l’INAIL, che è tenuto unicamente al pagamento delle somme previste per legge, ma esclusivamente contro il responsabile civile e la sua eventuale compagnia assicurativa, dai quali può ottenere il riconoscimento anche di quei danni patiti ma non indennizzati dall’INAIL, come il danno differenziale e i danni complementari.
Danno differenziale e danni complementari
Il danno differenziale rappresenta un’importantissima voce di danno. Con tale espressione ci si riferisce alla differenza tra il danno biologico, calcolato secondo i consueti criteri e i parametri civilistici, e il danno biologico calcolato secondo i parametri INAIL: questa differenza di importi, che in alcuni casi può rivelarsi notevole, deve essere riconosciuta, ovviamente, al lavoratore infortunato che non deve accontentarsi solo di quanto gli indennizza l’INAIL.
Con danni complementari, invece, ci si riferisce invece a quelle voci di danno che l’INAIL non indennizza mai, nemmeno in parte, come, ad esempio, il danno morale (sofferenza interiore), provata dal lavoratore infortunato e/o dai suoi familiari, in caso di lesioni gravi o gravissime o di decesso, o la perdita di possibilità professionali e di carriera, o la personalizzazione del danno biologico (quando cioè le lesioni subite incidono in modo rilevante non solo sulla idoneità lavorativa del soggetto infortunato ma anche sulle altre attività dinamico-relazionali che svolgeva prima).
Giesse può aiutare i lavoratori infortunati ed i loro familiari a ottenere, dai responsabili civili e/o dalle loro assicurazioni, il risarcimento di queste importanti tipologie di danno.
E’ bene sottolineare che gestire casi di infortuni sul lavoro, compresi gli infortuni in itinere, implica possedere una serie di competenze: dalla capacità di ricostruire le dinamiche dei fatti e di attribuire le conseguenti ripartizioni di responsabilità, all’accertamento e valutazione delle menomazioni causate dalle lesioni subite, dalla profonda conoscenza della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro a quella delle modalità con cui chiedere e ottenere il risarcimento a favore del lavoratore infortunato e/o dei suoi familiari.
In oltre 28 anni di attività sono già migliaia i casi di infortunio sul lavoro, anche gravissimi o mortali, che abbiamo definito tutelando al massimo livello i lavoratori infortunati e i loro familiari.
Differenza tra infortunio sul lavoro e malattia professionale
A differenza dell’infortunio sul lavoro, la malattia professionale è la patologia sofferta dal lavoratore la cui causa agisce lentamente e progressivamente all’interno del suo organismo (cd. causa diluita, e non invece violenta e concentrata nel tempo come quella che causa l’infortunio sul lavoro).
Inoltre, perché si configuri una malattia professionale indennizzabile dall’INAIL, è necessario che la causa sia anche diretta ed efficiente, in grado cioè di produrre da sola, in modo esclusivo o prevalente, la patologia sofferta dal lavoratore. Inoltre deve essere contratta nell’esercizio e a causa di lavorazioni rischiose, sia con riguardo alla tipologia di mansioni che, in concreto, il lavoratore esercita, sia in relazione all’ambiente in cui egli opera, anche se sia inconsapevole di tale rischiosità ambientale (si pensi ai casi di esposizione inconsapevole alle fibre di amianto).