Il decalogo dei danni risarcibili

Il decalogo dei danni risarcibili

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.7513/2018, prendendo spunto da un caso nel quale alla vittima di una grave lesione era stata negata la personalizzazione del risarcimento fornisce il decalogo dei danni risarcibili.

Il caso

Nel 2001 un uomo, rimasto gravemente ferito a seguito di incidente stradale avvenuto mentre viaggiava in occasione di lavoro e in qualità di trasportato, aveva ricevuto sia la rendita Inail prevista dall’art. 13 d.lgs. 38/2000, sia una somma a titolo di risarcimento da parte della compagnia assicuratrice del vettore.

Ritenendo l’importo pagato da quest’ultima insufficiente a ristorarlo del danno civilistico patito, l’uomo ricorse alle vie giudiziarie e il Tribunale di Frosinone, chiamato a pronunciarsi, accolse la sua domanda, concedendogli, oltre all’importo corrispondente all’invalidità permanente accertata in sede di ctu (38% i.p.), una ulteriore personalizzazione, aumentando del 25% il valore monetario scaturente dall’applicazione della tabella milanese, per ristorarlo della riduzione della vita sociale oltre che per la perduta possibilità di continuare a coltivare l’orto e il vigneto, attività cui si dedicava prima del sinistro.

La Corte d’Appello di Roma, adita dalla compagnia di assicurazione, contrariamente al Giudice di prime cure riteneva tali compromissioni dinamico-relazionali delle conseguenze “normali” per una lesione all’integrità psico-fisica pari al 38% di i.p. e che, pertanto, l’importo risultante dall’applicazione della tabella meneghina già ricomprendesse il ristoro per tali aspetti e provvedeva, quindi, a ridurre del 25% l’importo inizialmente liquidato dal Tribunale per danni non patrimoniali.

Il danneggiato proponeva allora ricorso per Cassazione, composto di undici motivi.

La Corte di Cassazione e il t’orto del danneggiato

Nello specifico, con il quinto motivo di ricorso, veniva richiesta la nullità della decisione della Corte di Appello per contraddittorietà della motivazione, in quanto, sosteneva il ricorrente, non si era tenuto conto delle risultanze della ctu medico legale, a seguito della quale il consulente aveva evidenziato la “necessaria personalizzazione del danno” in ragione del fatto che il soggetto, per le gravi lesioni riportate, aveva subìto una notevole compressione della vita sociale che lo aveva portato alla “reclusione” in casa e a non poter più coltivare l’orto e il vigneto cui era tanto dedito.

La Suprema Corte, nel respingere il motivo del ricorso perché infondato, traccia un excursus storico della nozione di “danno dinamico relazionale”, evidenziando quale significato debba attribuirsi, oggi, a tale espressione.

Con il decalogo dei danni risarcibili l’intento meritorio della Corte è quello di fare chiarezza, in un campo (quello del danno non patrimoniale) nel quale le leggi hanno offerto, storicamente, solo scarne definizioni e la giurisprudenza (con la dottrina) spesso ha usato locuzioni identiche per indicare concetti diversi; ogni discussione scientifica, premette infatti la Corte, è impossibile “(…) in assenza d’un lessico condiviso”. L’invito della Corte, rivolto a tutti i protagonisti della scena del danno aquiliano, ad un rigore linguistico e ad una condivisione di significato da attribuire alle singole espressioni, non deve restare inascoltato.

L’evoluzione storica: dal danno biologico “statico” al danno biologico “dinamico”, ovvero al “danno dinamico relazionale”

2000 – Con il d.lgs. n. 38/2000 venne delegata al Ministero del Lavoro l’emanazione di una tabella delle menomazioni, espresse in percentuale di invalidità permanente, che consentisse all’INAIL di monetizzare il quantum di danno biologico indennizzabile al lavoratore infortunato (l’INAIL fino ad allora, infatti, liquidava ai lavoratori la perdita della loro “attitudine al lavoro”, intesa come diminuzione della sola idoneità lavorativa). Nella delega si specificava che i nuovi parametri tabellari avrebbero dovuto tenere conto degli “aspetti dinamico-relazionali” da intendersi quali “ripercussioni sulla vita quotidiana della vittima” (non, quindi, le ripercussioni sulla capacità lavorativa generica, che cessò quindi di essere l’oggetto dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro)

2001 – L’anno successivo, con l’emanazione della L. n. 57/’01 relativa ai danni causati dalla circolazione di veicoli, in occasione della delega conferita all’esecutivo per emanare una tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica compresa tra 1 e 9 punti di invalidità, venne confermata la nuova visione “dinamica” del danno biologico, da intendersi quest’ultimo come la lesione all’integrità psico-fisica che incida negativamente “su attività quotidiane e aspetti personali dinamico-relazionali della vita del danneggiato”. La compromissione degli aspetti dinamico-relazionali diventa, perciò, una perifrasi per indicare il danno biologico. Inoltre, nel decreto 3.7.2003 con il quale il Governo adempì alla delega, all’Allegato n. 1, si specificò che il medico legale avrebbe dovuto fornire “motivate indicazioni aggiuntive” in presenza di menomazioni che avessero colpito “in maniera apprezzabile (..) particolari aspetti dinamico-relazionali personali”. Il quadro, quindi, è chiaro: danno biologico è l’”ordinaria” compromissione delle attività quotidiane, quelle cioè comuni a tutti; se, invece, vengono compromessi particolari aspetti dinamico-relazionali, bisogna tenerne conto per stabilire il corretto grado di invalidità permanente e, conseguentemente, risarcire adeguatamente il singolo caso specifico.

Anche la medicina legale, peraltro, confermò questa “nuova” visione dinamica della lesione alla salute: al Congresso della Società Italiana di Medicina Legale, svoltosi nel 2001, il danno biologico venne definito infatti come “la menomazione all’integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali”, comprensiva, cioè, della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti.

Da tali premesse, discendono per la Corte le seguenti conclusioni:

  • Il danno biologico NON comprende pregiudizi dinamico-relazionali, ma E’ un danno “dinamico-relazionale”: la lesione alla salute, infatti, se non avesse conseguenze dinamico-relazionali, non sarebbe nemmeno un danno accertabile dal punto di vista medico legale
  • Le conseguenze dannose di un danno alla salute possono, teoricamente, appartenere solo a questi due gruppi: a) o sono conseguenze comuni a tutte le persone (sono, in altri termini, conseguenze “normali”, inevitabili del danno), e allora verranno risarcite con la liquidazione del danno biologico cd. standard; b) o sono conseguenze peculiari, eccezionali, perchè sofferte dal singolo danneggiato e, solo in questo caso, giustificano un aumento del risarcimento tabellare (cd. personalizzazione)
  • Le circostanze che autorizzano una personalizzazione, rectius, un aumento del risultato tabellare, devono essere allegate e provate dall’attore danneggiato, non certo con enunciazioni generiche o astratte, ma potendo certamente utilizzare ogni mezzo di prova, compreso il notorio, le massime di comune esperienza e le presunzioni semplici.

La Corte di Cassazione, insomma, chiarisce come la concezione giuridicamente unitaria del danno non patrimoniale non impedisca affatto di tener conto di tutti i pregiudizi che, in presenza di una lesione alla salute (ma anche ad altri interessi di rango costituzionale) un danneggiato possa subire: i pregiudizi dinamico-relazionali comuni a tutti porteranno, a parità di età e di gravità della lesione, a risarcimenti uguali; quelli peculiari (allegati e provati, anche per presunzioni) consentiranno un’adeguata, sartoriale personalizzazione (aumento) del risarcimento; infine, quelli relativi alla sfera interiore dell’essere umano (la sofferenza o danno morale interiore) saranno oggetto di separata valutazione e liquidazione.

La Corte, indirettamente, esorta anche e soprattutto a non essere pigri, a non accomodarsi sulle Tabelle di legge o di Milano, o sui barème medico-legali: questi sono strumenti senz’altro utili, ma solo per un primo inquadramento, poichè l’ulteriore attività intellettuale (di tutti, patrocinatori, avvocati, giudici) di indagine e analisi delle particolarità del caso concreto, l’impegno, la dedizione, il tempo e la fatica dedicati a sviscerare ogni conseguenza pregiudizievole, sono gli altri (troppo spesso trascurati) presupposti ineliminabili per un realmente integrale risarcimento del danno subìto.

IL DECALOGO DEI DANNI RISARCIBILI DELLA CASSAZIONE

1 DUE LE CATEGORIE DI DANNI RISARCIBILI: DANNO PATRIMONIALE E DANNO NON PATRIMONIALE

2 DANNO NON PATRIMONIALE E’ CATEGORIA GIURIDICAMENTE UNITARIA, ANCHE SE FENOMENOLOGICAMENTE VARIA

3 UNITARIETA’ GIURIDICA SIGNIFICA CHE OGNI PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE E’ SOGGETTO ALLE MEDESIME REGOLE E CRITERI RISARCITORI (1223, 1226, 2056, 2059 c.c.)

4 PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE, IL GIUDICE DEVE:

  • ESAMINARE TUTTE LE CONSEGUENZE DANNOSE DELL’ILLECITO
  • EVITARE DI ATTRIBUIRE NOMI DIVERSI A PREGIUDIZI IDENTICI

5 IN FASE ISTRUTTORIA, IL GIUDICE DEVE:

  • ACCERTARE IN CONCRETO TUTTI I PREGIUDIZI AFFERMATI O NEGATI
  • DARE INGRESSO A TUTTI I MEZZI DI PROVA, COMPRESI IL FATTO NOTORIO, LE MASSIME DI ESPERIENZA E LE PRESUNZIONI

6 È DUPLICAZIONE RISARCITORIA LIQUIDARE UNA SOMMA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO E UN’ULTERIORE SOMMA PER RISARCIRE PREGIUDIZI DINAMICO-RELAZIONALI NORMALI (CHE TUTTI CIOE’, A PARITA’ DI LESIONI, SUBISCONO)

7 LA PERSONALIZZAZIONE DELLA MISURA STANDARD DEL RISARCIMENTO (COSI’ COME PREVISTA DALLE TABELLE DI LEGGE O DELLE CORTI DI MERITO) PUÒ AVVENIRE IN PRESENZA DI CONSEGUENZE DANNOSE ANOMALE, SPECIALI, PECULIARI, NON COMUNI A TUTTI

8 DANNO BIOLOGICO E DANNO MORALE (RECTIUS, SOFFERENZA INTERIORE) SONO DANNI NON PATRIMONIALI FENOMENOLOGICAMENTE DIVERSI; LA SOFFERENZA INTERIORE NON HA BASE ORGANICA (COME, AD ES. IL DOLORE FISICO CHE DERIVA DA UNA FERITA, CD. DOLORE A BASE NOCICETTIVA) E QUINDI RESTA ESTRANEA ALLA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITA’ PERMANENTE POICHE’ RAPPRESENTA PREGIUDIZI CHE NON HANNO FONDAMENTO MEDICO-LEGALE, IN QUANTO DOLOROSI IN SENSO LATO (IL CD. DOLORE A BASE PSICOSOCIALE, COME IL DOLORE DELL’ANIMO, LA VERGOGNA, LA PAURA, LA DISPERAZIONE, LA DISISTIMA DI SE’, ECC.). PERTANTO NON COSTITUISCE DUPLICAZIONE RISARCITORIA LA CONGIUNTA ATTRIBUZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO E DI UN’ALTRA E ULTERIORE SOMMA PER RISARCIRE IL DANNO MORALE.

9 SE VIENE CORRETTAMENTE ALLEGATA E PROVATA L’ESISTENZA DI UNO O PIU’ DEI PREGIUDIZI NON AVENTI BASE ORGANICA (D. MORALE), IL GIUDICE DOVRA’ PROCEDERE AD UNA LORO SEPARATA VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE RISPETTO AI PREGIUDIZI DINAMICO-RELAZIONALI (NORMALI E/O PECULIARI) RIENTRANTI, INVECE, NELL’ATTUALE NOZIONE DEL DANNO BIOLOGICO

10 IL DANNO NON PATRIMONIALE DERIVANTE DALLA LESIONE DI ALTRI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE TUTELATI DEVE ESSERE LIQUIDATO, COME NEL CASO DEL DANNO BIOLOGICO, TENENDO CONTO, DA UN LATO, DELLA SOFFERENZA INTERIORE PATITA DALLA VITTIMA (D. MORALE), DALL’ALTRO, DEI PREGIUDIZI DINAMICO-RELAZIONALI DALLA STESSA SOFFERTI, PROCEDENDO PER QUEST’ULTIMI AD ADEGUATA E MOTIVATA PERSONALIZZAZIONE NEL CASO SIANO PECULIARI E STRAORDINARI

Dott. Bruno Marusso – Direttore editoriale e vicepresidente Giesse Risarcimento Danni

Dott.ssa Caterina Brocca – Area Formazione Giesse Risarcimento Danni

 

 

 

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