Editoriale del terzo numero del nostro magazine

Editoriale del terzo numero del nostro magazine

Il terzo numero de “Il Risarcimento” esce dopo il convegno che abbiamo organizzato a Bologna il 31 maggio scorso (Risarcire il (o in?) danno alla persona), che ha visto la partecipazione di oltre 250 tra patrocinatori, avvocati e medici legali. Abbiamo preferito posticipare l’uscita del magazine per poter inserire anche i contributi degli autorevoli relatori che si sono alternati a Bologna, tra i quali spicca, ovviamente, il Presidente della Terza sezione civile della Corte di Cassazione, dott. Giacomo Travaglino.

Il dott. Travaglino analizza e chiarisce, con la sua inarrivabile prosa, l’autonomia concettuale e ontologica del danno morale, sgombrando il campo (finalmente!) da dubbi interpretativi ormai inaccettabili. Di più: il Dott. Travaglino fornisce dei suggerimenti sui criteri che le tabelle, siano esse giurisprudenziali che legali, dovrebbero e dovranno avere per rispettare quanto disposto dal Legislatore.

Gli altri temi che troverete in questo numero riguardano le novità introdotte dalle nuove tabelle del Tribunale di Roma e il peso che queste potrebbero (o potranno?) acquisire, anche nell’immediato futuro, nella prassi stragiudiziale e giudiziale, se gli appunti, per vero molto garbati, mossi alle tabelle milanesi (relativi ad alcuni disallineamenti rispetto ai criteri previsti agli art. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni, così come modificati dalla Legge sulla Concorrenza n. 124/2017), trovassero anche un eventuale avvallo da parte della Corte di Cassazione, in una sorta di revirement della nota sentenza Amatucci del 2011 (la n. 12408). E’ innegabile, quanto inevitabile, che il derby Milano-Roma su quale sia la tabella più bella del reame stia attirando l’attenzione di tutti gli operatori del settore, consapevoli di quali potrebbero essere le conseguenze di un’eventuale adesione degli Ermellini ai criteri delle tabelle romane (secondo la Legge sulla Concorrenza n.124/2017, infatti, la prevista tabella unica nazionale per i danni di non lieve entità dovrà tenere conto “(…) dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”).

In attesa degli eventi, il dott. Cisterna, autore insieme al collega dott. Parziale delle tabelle romane, ci illustra le recentissime novità introdotte dal Tribunale della Capitale per il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale e, soprattutto, del danno riflesso patito dal congiunto del macroleso.

Abbiamo chiesto all’amico Filippo Martini, avvocato in Milano, autore di numerosissimi contributi sui temi della responsabilità civile ed esperto di diritto assicurativo, un’analisi  delle sentenze delle SS.UU. del maggio 2018 relative alla questione della compensatio lucri cum damno, ad un anno dalla loro pubblicazione; in particolare, gli abbiamo chiesto di chiarire qual è lo stato dell’arte del cumulo tra risarcimento aquiliano e indennizzo da polizza infortuni (nel caso di infortuni non mortali, ovviamente). Ne emerge una realtà, come vedrete, ancora confusa e incerta; le motivate critiche di coloro (noi siamo tra questi) che non aderiscono alla visione restrittiva del cumulo, si incentrano principalmente su due aspetti: (a) è difficile, se non impossibile, parlare di arricchimento in relazione a somme percepite per i danni subiti dalla persona; (b) la rinuncia contrattualizzata alla rivalsa da parte dell’assicurazione (a fronte, è bene ricordarlo, di una maggiorazione del premio assicurativo da essa incassato), non può rimanere senza effetto (ed infatti anche il pubblico ministero, nella sua requisitoria davanti alle SS.UU., aveva proposto, in questo specifico caso, di consentire il cumulo). D’altronde, che il cumulo tra risarcimenti aquilani e indennizzi assicurativi fosse possibile (e la prassi, anche stragiudiziale, lo confermava e conferma), sembrava suggerirlo la stessa Cassazione, nella nota sentenza che aveva svegliato il can che dorme, la n. 13233/14 (est. Rossetti): il cumulo tra risarcimento e indennizzo è vietato se le somme intendono risarcire lo stesso pregiudizio; tuttavia “(…) se l’assicurazione copre il danno da perdita della capacità di lavoro (danno patrimoniale) e la vittima del fatto illecito abbia subìto soltanto un danno biologico (danno non patrimoniale), nessuna detrazione sarà possibile”. Nei glossari delle polizze infortuni, l’invalidità permanente, anche se con formulazioni leggermente diverse, viene definita come la capacità (attitudine) generica al lavoro, danno patrimoniale; cumulabile, perciò, con il danno non patrimoniale per eccellenza, il danno biologico, subìto per eventuale colpa di terzi.

Trovate l’approfondimento del dott. Cibien, responsabile dell’Area Tecnica del nostro gruppo, sul tema spinoso delle infezioni ospedaliere: le statistiche evidenziano come sia un rischio al quale siano esposti tutti i cittadini europei, non solo quelli italiani; tuttavia è un mal comune che non equivale ad un mezzo gaudio, anzi, sono numeri che dovrebbero accrescere l’attenzione degli operatori sanitari per indurli a predisporre e ad attuare concretamente i protocolli più adeguati per scongiurare i rischi di contrarre infezioni nosocomiali.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 4147/19, ha ristretto il perimetro di operatività dell’art.141 del CdA, relativo al risarcimento del terzo trasportato. La ratio di tale previsione normativa è sempre stata individuata in una facilitazione, non solo processuale ma anche sostanziale, concessa al trasportato, il quale avrebbe potuto rivolgersi, sempre e comunque, al proprio vettore per ottenere il risarcimento. La limitazione di operatività di tale norma operata dai giudici del Palazzaccio, però, va in controtendenza non solo rispetto alla ratio appena illustrata, ma anche a quanto previsto dalle Direttive Europee e alla prassi attuata da tutti, giudici di merito inclusi.

Mentre andavamo in stampa, è uscita, finalmente, una lieta novella: l’abrogazione, con l’approvazione del DL Crescita, delle norme introdotte solo sei mesi orsono concernenti la rivalsa effettuabile dall’INAIL (L. n. 145/18, art. 1 comma 1126, lettere a), b), c), d), e) ed f). Nel corso del convegno bolognese sono state evidenziate tutte le criticità del modello introdotto con la L. n. 145: confidiamo di aver contribuito, se non altro nei termini di una moral suasion, a questa retromarcia del Legislatore. Il commento dell’avv. Marco Bona.

Come sapete, però, ai contributi scientifici di massimo livello che raccogliamo e pubblichiamo, ci piace affiancare dei contenuti di vita reale, quella di alcuni dei nostri assistiti. In questo numero, due storie molto toccanti: quella del campione di ciclismo Michele Scarponi, vincitore del Giro d’Italia nel 2011, rimasto vittima, un paio di anni fa, di un incidente stradale mentre si stava allenando sulle colline marchigiane; quella della sig.ra F., residente a Parigi e compagna di Marian Rosça, camionista che ha perso la vita, insieme ad altre 42 persone, nel crollo del ponte Morandi (in questi giorni abbiamo assistito alla demolizione dei piloni rimasti in piedi, necessaria per la costruzione del nuovo viadotto). Sono due storie raccontate dalla nostra Claudia Rualta, dalle quali emerge il vuoto, lo sconforto, il peso delle assenze, ma anche la forza, la determinazione, la perseveranza di coloro che restano, la loro voglia di lottare per resistere alla tentazione di scomparire insieme a ciò che hanno perduto, per continuare a vivere con …quello che rimane.

Buona lettura.

Dott. Bruno Marusso

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