COMPENSO SOLO A RISARCIMENTO OTTENUTO
Gli effetti delle sentenze a Sezioni Unite del 2018 in tema di compensatio lucri cum damno tardano a manifestarsi in principi giuridici consolidati, e le prime decisioni di merito ne sono l’evidente testimonianza. Un articolo dell’Avv. Filippo Martini per il nostro magazine Il Risarcimento.
Le quattro sentenze “gemelle” rese dalla Suprema Corte di Cassazione nn. 12564/5/6/7 del 22 maggio 2018 in tema di “compensatio lucri cum damno” erano attese da tempo, ma i loro effetti tardano, almeno in parte, a manifestarsi in principi giuridici consolidati.
Sappiamo che la materia oggetto del decidere e del contrasto interpretativo in risoluzione presentava aspetti di impatto in numerosi settori: dalla responsabilità civile agli istituti risarcitori del danno da fatto illecito; dai principi regolatori delle surroghe assicurative fino all’impatto che proprio sugli enti assistenziali e sugli assicuratori pubblici e privati la decisione avrebbe avuto in termini di effetti sostanziali.
Ci si chiedeva, in sintesi, se il cumulo tra i benefici di carattere indennitario e risarcitorio (e quindi la somma tra le erogazioni contrattualmente o socialmente dovute alla vittima e le partite economiche del comparto risarcitorio civilistico) determinasse nei fatti un “arricchimento indebito” del danneggiato, perché porterebbe ad un vantaggio incompatibile, secondo le prospettazioni di parte della dottrina e della giurisprudenza, con la natura meramente reintegratoria della responsabilità civile.
I PRINCIPI GENERALI – IL DOPPIO CRITERIO DISTINTIVO
Secondo la prospettazione del supremo Collegio, l’esistenza dell’istituto della compensatio, inteso come regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno, non è controversa nella giurisprudenza della Corte: se l’atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest’ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell’entità del risarcimento; se così non fosse – se, cioè, nella fase di valutazione delle conseguenze economiche negative, dirette ed immediate, dell’illecito non si considerassero anche le poste positive derivate dal fatto dannoso – il danneggiato ne trarrebbe un ingiusto profitto, oltre i limiti del risarcimento riconosciuto dall’ordinamento giuridico.
Ma il punto centrale, come facile intendere secondo le premesse svolte, attiene alla portata ed all’ambito di operatività della figura della compensatio ogni qual volta si presenti una situazione di terzietà del rapporto credito/debito, vale a dire quando il vantaggio venga a cumularsi non nel rapporto obbligatorio di due sole figure (danneggiante e danneggiato), bensì per effetto dell’intervento di un terzo obbligato, per legge o per contratto, ad erogare al primo un beneficio collaterale.
E’ proprio questo il caso dell’assicurazione privata contro i danni, nella quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.
In questi casi, l’occasionalità dell’illecito viene a generare due obblighi: la relazione creata dal fatto illecito, permeata dalla disciplina della responsabilità civile, e, per altro verso, il rapporto discendente dal contratto di assicurazione.
Si chiede dunque la Corte “se l’incremento patrimoniale realizzatosi in connessione con l’evento dannoso per effetto del beneficio collaterale avente un proprio titolo e una relazione causale con un diverso soggetto tenuto per legge o per contratto ad erogare quella provvidenza, debba restare nel patrimonio del danneggiato cumulandosi con il risarcimento del danno o debba essere considerato ai fini della corrispondente diminuzione dell’ammontare del risarcimento”. È questo il punto fondamentale: la risposta affermativa avrà una diretta conseguenza sulle stesse gestioni delle liquidazioni risarcitorie in molteplici settori e la regolazione delle condizioni di applicabilità del principio della compensatio costituirà il margine e la regola di adattabilità del sistema a questa importante novità interpretativa.
Lo strumento empirico che costituisce la discriminante per accedere all’istituto della compensatio, dunque, è quello della doverosa indagine sulla ragione giustificatrice o meglio sulla causale stessa dell’attribuzione patrimoniale entrata nella disponibilità del danneggiato.
La regola è dettata nei seguenti solari termini: “la determinazione del vantaggio computabile richiede che il vantaggio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell’effetto dannoso dell’illecito: sicché in tanto le prestazioni del terzo incidono sul danno in quanto siano erogate in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato. La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell’attribuzione patrimoniale e l’obbligazione risarcitoria”.
È questo l’elemento essenziale per accedere alla detrazione della somma erogata come indennizzo dalla quota del danno civilisticamente dovuto alla vittima primaria: se l’erogazione indennitaria è finalizzata, insomma, ad elidere una quota del danno sostanzialmente identica a quella che caratterizza la pretesa risarcitoria legittimamente posta verso il responsabile, le due voci si devono elidere e cioè il risarcimento complessivamente dovuto deve essere ridotto per la stessa quota già regolata nella copertura assicurativa privata o pubblica.
A ben vedere, è quanto avviene da tempo nella pratica del cosiddetto “danno differenziale” tra il comparto risarcitorio ed i versamenti effettuati dall’INAIL per “danno biologico” e patrimoniale, secondo il regime normativo dettato dal D.Lgs. n. 38 del 2000 e non a caso riaffermato e confermato da una delle quattro decisioni del maggio 2018, la n. 12566.
In parallelo all’indagine sulla ragione funzionale del beneficio erogato a favore del danneggiato, la Corte affronta anche la tematica collegata della surroga a favore dello stesso assicuratore erogante l’indennizzo economico, elevando questo strumento addirittura a condizione di ammissibilità della stessa compensatio.
Infatti, “solo attraverso la predisposizione di quel meccanismo, teso ad assicurare che il danneggiante rimanga esposto all’azione di “recupero” ad opera del terzo da cui il danneggiato ha ricevuto il beneficio collaterale, potrà aversi detrazione della posta positiva dal risarcimento”.
Se così non fosse, se cioè il responsabile dell’illecito, attraverso il non-cumulo, potesse vedere alleggerita la propria posizione debitoria per il solo fatto che il danneggiato ha ricevuto, in connessione con l’evento dannoso, una provvidenza indennitaria grazie all’intervento del terzo, e ciò anche quando difetti la previsione di uno strumento di riequilibrio e di riallineamento delle poste, si avrebbe una sofferenza del sistema, finendosi con il premiare, senza merito specifico, chi si è comportato in modo negligente.
Così stando le cose, ed in estrema sintesi, possiamo estrapolare due criteri di valutazione circa la detraibilità reciproca e funzionale tra indennizzo e risarcimento: che le due erogazioni siano sostanzialmente sovrapponibili sul piano della funzione alla quale sono destinate e che la legge preveda (anche in astratto) l’azione di surroga con la quale chi abbia corrisposto l’indennizzo possa agire contro il responsabile del fatto per la stessa somma.
Questo dunque il regolamento che, a nostro giudizio, deve illuminare l’istituto in parola:
- La compensatio è sempre ammessa nell’ordinamento quando, nel rapporto bilaterale debitore / creditore dell’obbligazione, si sommino, in tutto o in parte, i benefici ai pregiudizi, nella valutazione globale degli effetti dell’atto dannoso.
- Nelle ipotesi in cui si presenti una situazione di terzietà del vincolo obbligatorio, nel senso che il creditore abbia una posizione attiva verso due distinti soggetti obbligati alla corresponsione di un vantaggio che derivi da differenti fonti, per procedere con la compensatio e quindi con il “defalco” della partita indennitaria da quella risarcitoria, occorre che i due benefici da corrispondere al danneggiato abbiano il medesimo collegamento funzionale.
- Questa identità funzionale è rinvenibile in tutti i casi in cui la causa della prestazione del beneficio patrimoniale sia da rinvenire in una funzione destinata alla rimozione dei medesimi effetti pregiudizievoli del danno, traggano essi origine da una obbligazione risarcitoria piuttosto che indennitaria.
- Infine, condizione di accessibilità della compensatio è che l’ordinamento abbia previsto legislativamente un meccanismo di “surroga” a favore dell’assicuratore (pubblico o privato), evitando che dello scomputo benefici l’autore dell’illecito.
LE POLIZZE ASSICURATIVE PRIVATE CONTRO I DANNI E IN PARTICOLARE LA QUESTIONE DEL CUMULO TRA RISARCIMENTO E INDENNIZZO PER POLIZZA INFORTUNI
Va detto subito che è mancata la più attesa delle decisioni sulla questione più controversa e dibattuta, vale a dire quella chiamata a decidere sulla applicabilità del “defalco” nella ipotesi in cui vi sia cumulo tra risarcimento del danno ed indennizzo derivante dalla messa in esecuzione di una “polizza contro gli infortuni” subiti dal contraente persona fisica.
La questione più prossimale al contrasto irrisolto (vale a dire il quesito posto nella sentenza n. 12565), ha dato una regolazione generale in tema di cumulabilità o meno tra risarcimento e indennizzo polizza danni e avrà ripercussioni dirette sul sistema risarcitorio nei casi non infrequenti di collimazione dei due benefici a favore del danneggiato, nonché sulla disciplina stessa della regolazione delle polizze infortuni appartenenti al ramo specifico.
Afferma la Corte che “occorre innanzitutto considerare che, nell’assicurazione contro i danni, l’indennità assicurativa è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subìto dall’assicurato in conseguenza del verificarsi dell’evento dannoso: essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito”.
Quando si verifica un sinistro per il quale sussiste la responsabilità di un terzo, al danneggiato che si era assicurato per tale eventualità, competono due distinti diritti di credito che, pur avendo fonte e titolo diversi, tendono ad un medesimo fine: il risarcimento del danno provocato dal sinistro all’assicurato-danneggiato.
Tali diritti, afferma la decisione, sono però concorrenti, “giacche’ – come è stato rilevato in dottrina – ciascuno di essi rappresenta, sotto il profilo funzionale, un mezzo idoneo alla realizzazione del medesimo interesse, che è quello dell’eliminazione del danno causato nel patrimonio dell’assicurato-danneggiato per effetto della verificazione del sinistro, sicché l’assicurato-danneggiato non può pretendere dal terzo responsabile e dall’assicuratore degli indennizzi che nel totale superino i danni che il suo patrimonio ha subìto”.
Infatti, dato il carattere sussidiario dell’obbligazione assicurativa, quando il danneggiato, prima di percepire l’indennizzo assicurativo, ottiene il risarcimento integrale da parte del responsabile, “cessa l’obbligo di indennizzo dell’assicuratore (Cass., Sez. 2, 25 ottobre 1966, n. 2595); se invece è l’assicuratore a indennizzare per primo l’assicurato, quando il risarcimento da parte del terzo responsabile non ha ancora avuto luogo, allora, ai sensi dell’articolo 1916 c.c., l’assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità corrisposta, nel diritto dell’assicurato verso il terzo medesimo”.
Quanto poi alla funzione regolatrice della surroga, proprio nella ipotesi della polizza danni si realizza il miglior allineamento tra le due obbligazioni, quella risarcitoria e quella indennitaria.
Benché, infatti, si legge nella decisione, “il rapporto assicurativo nascente dal contratto ed il rapporto di danneggiamento derivante dal fatto illecito si collochino su piani diversi, tuttavia rispetto ad essi la surrogazione ex articolo 1916 funge da meccanismo di raccordo, in quanto instaura ex novo una relazione diretta tra l’assicuratore che ha pagato l’indennità ed il responsabile del danno”; precisa la Corte che “senza la surrogazione, l’assicurato danneggiato conserverebbe l’azione di risarcimento contro il terzo autore del fatto illecito anche per l’ammontare corrispondente all’indennità assicurativa ricevuta: ma l’articolo 1916 gliela toglie, perché la trasmette all’assicuratore. Il risarcimento resta tuttavia dovuto dal danneggiante per l’intero, essendo questi tenuto a rimborsare all’assicuratore l’indennità assicurativa e a risarcire l’eventuale maggior danno al danneggiato: la riscossione dell’indennità da parte dell’assicurato-danneggiato in conseguenza dell’evento dannoso non ha quindi alcuna incidenza sulla prestazione del terzo responsabile, il quale dovrà risarcire, in ogni caso, l’intero danno”.
La Corte, poi, chiarisce che “l’articolo 1916 c.c., comma 1, nel disporre che “l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili”, collega il prodursi della vicenda successoria, automaticamente, al pagamento dell’indennità assicurativa”: il codice civile condiziona il subingresso al semplice fatto del pagamento dell’indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell’assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile. Se così stanno le cose, “poiché nel sistema dell’articolo 1916 c.c. è con il pagamento dell’indennità assicurativa che i diritti contro il terzo si trasferiscono, ope legis, all’assicuratore, deve escludersi un ritrasferimento o un rimbalzo di tali diritti all’assicurato per il solo fatto che l’assicuratore si astenga dall’esercitarli”.
Né varrebbe infine sostenere, chiosa la decisione, che ove ciò accadesse l’assicurato avrebbe versato all’assicuratore “danni” un premio che si sarebbe rivelato “sine causa”: è questa una tesi alla quale il Collegio mostra di non aderire in quanto “nell’assicurazione contro i danni la prestazione dell’indennità non è in rapporto di sinallagmaticità funzionale con la corresponsione dei premi da parte dell’assicurato, essendo l’obbligo fondamentale dell’assicuratore quello dell’assunzione e della sopportazione del rischio a fronte della obiettiva incertezza circa il verificarsi del sinistro e la solvibilità del terzo responsabile. Il pagamento dei premi, in altri termini, è in sinallagma con il trasferimento del rischio, non con il pagamento dell’indennizzo”.
Crediamo che tutti questi principi esposti abbiano definitivamente smontato la tesi che negli anni ha professato il cumulo tra indennizzo e risarcimento nelle polizze contro i danni, basandosi su presupposti, quali la diversità di titolo e la derogabilità della surroga, che sono stati disattesi a chiare lettere dalle odierne Sezioni Unite.
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Tuttavia, uscendo dal perimetro della materia oggetto specifico della decisione n. 12565 (che attiene alla detraibilità dell’ammontare indennitario dovuto per una polizza stipulata a copertura del rischio per la perdita patrimoniale a favore della compagnia aerea titolare del veicolo coinvolto nel disastro di Ustica) e volendo rispondere alla domanda se tale principio vada linearmente adottato anche per il settore complesso delle polizze private “infortuni” (escluso il caso morte), ci pare che restino, con riguardo a questo specifico rischio del ramo, alcune peculiarità proprie, non definitivamente chiarite dalla decisione, che potrebbero favorire un meccanismo di cumulo.
Il primo profilo di disallineamento è che la polizza infortuni non necessariamente presenta profili indennitari che possono essere perfettamente collimanti con la medesima “causalità funzionale” della polizza danni esaminata dal Collegio.
Invero, la natura del rischio che l’assicurato intende far garantire dall’impresa con la polizza infortuni non pare sempre riferito alla compensazione delle conseguenze funzionali del fatto illecito causato dal terzo responsabile, ma appare rivolta alla volontà di trasferire aspetti di alea della vita a protezione della propria capacità patrimoniale, ovvero a maggior protezione del nucleo familiare.
Le decisioni qui esaminate, insomma, che hanno ammesso il principio del “diffalco” delle somme percepite dall’infortunato si sono tutte allineate alla ricerca (di esito positivo) circa una “identità” del beneficio erogato dall’assicuratore rispetto al danno patito dalla vittima.
Identità che (pacifica nel contesto indennitario proprio dell’INAIL in forza della normativa reggente ex D.Lgs 38/2000) è sempre stata ritenuta presupposto indefettibile per procedere alla compensatio (v. proprio Cass. 13233/2014).
L’altro elemento distonico rispetto alla vicenda oggetto della decisione esaminata nella pronuncia 12565/18, e che più in generale attiene ad una caratteristica frequente della polizza “infortuni”, è rappresentata dalla possibile preventiva rinuncia dell’assicuratore alla rivalsa, contrattualmente pattuita e spesso (in quanto proprio clausola demandata al favor per il contraente) sostenuta da un aumento del premio assicurativo pagato.
In questo caso, non direttamente esaminato dalla decisione delle Sezioni Unite, bisognerà chiedersi se il requisito dell’astratta praticabilità del regresso ex art. 1916 Cod.Civ (quale condizione ammissiva della compensatio come abbiamo visto) possa ritenersi assolto ogni qual volta l’assicuratore abbia rinunciato in origine alla rivalsa, determinando un meccanismo per il quale il momento stesso della generazione dell’alea tipica del contratto assicurativo (e non al momento successivo dell’accadimento e dell’insorgere del credito indennitario) sia associato all’effetto della rinuncia al diritto surrogatorio dell’ente erogante.
Non ci pare infatti che, in questo singolo caso, la non praticabilità del cumulo possa essere condivisa perché la stessa porterebbe nella direzione opposta a quella di evitare che il beneficio indennitario si realizzi in un inaccettabile “merito da riconoscere al danneggiante”.
La rinuncia preventiva e originaria all’azione recuperatoria da parte dell’assicuratore erogante porterebbe sempre e comunque ad un beneficio a favore dell’autore dell’illecito ritorcendosi, per paradosso, contro lo stesso contraente – danneggiato, in violazione, per di più, dello stesso rapporto sinallagmatico tra premio e beneficio.
Nell’ottica applicativa dei principi nomofilattici tracciati alle polizze private infortuni, dunque, riteniamo che – per dare quella risposta circa la cumulabilità delle polizze private infortuni con il risarcimento del danno – la soluzione non possa che essere affermativa tutte le volte in cui il rischio garantito si presenti come estraneo alla portata ontologica della natura del danno aquiliano, per la struttura del pregiudizio subìto in conseguenza dell’illecito.
Ove inoltre la polizza preveda una preventiva e contrattualizzata rinuncia alla rivalsa, ci pare predicabile una soluzione che porti alla cumulabilità dell’indennizzo con il risarcimento aquiliano rinvenendosi, in caso contrario, proprio quella ipotesi pratica che la Corte ha voluto escludere in quanto criticità del sistema: “finendo con il premiare, senza merito specifico, chi si è comportato in modo negligente”.
Su questi due aspetti, come detto non direttamente affrontati dalla sentenza 12565, si sono registrate le prime decisioni dei giudici di merito, due delle quali appaiono assai “grezze” dal punto di vista di una doverosa qualità interpretativa del principio dettato dal Collegio e, al tempo stesso, carenti sotto il profilo motivo della ricerca di quell’allineamento tra astrattezza del dettato nomofilattico e concretezza del caso specifico, finendo per negare in modo non del tutto convincente, il cumulo tra risarcimento e indennizzo infortuni.
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Brevemente esaminiamo queste decisioni.
Nella sentenza n. 1183/2018 (deposito il 08/11/2018) il Tribunale di Bolzano affronta un tipico caso di sinistro stradale che coinvolge un velocipede. Il danneggiato subisce gravi lesioni quantificate in misura del 13%. Il danneggiato ha percepito la somma di € 7.350,00 a titolo di indennizzo su polizza infortuni e chiede l’integrale ristoro del danno.
Il tribunale accoglie parzialmente la domanda e, ritenendo di applicare il principio guida indicato dalle SS. UU. 12565/18, sottrae al risarcimento dovuto la somma percepita su liquidazione della detta polizza infortuni.
La sentenza è dunque errata perché non si è posta il problema di qualificare la necessaria (e qui inesistente) collimanza ontologica tra danno alla persona e indennizzo infortuni.
Analogamente decide, errando, il Tribunale di Firenze (sentenza n. 3596/2018 deposito 18/12/2018).
Il caso: trattasi di sinistro stradale. Il danneggiato ha già percepito € 56.500,00 dalla compagnia assicurativa del danneggiante ed agisce giudizialmente nei confronti della propria compagnia con la quale ha in essere una polizza infortuni. I postumi permanenti vengono quantificati in corso di causa in misura del 14%.
Il Tribunale, ritenendo di agire in conformità con l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, applica il criterio della compensatio lucri cum danno alla circostanza in esame.
Il principio che viene dedotto, quindi, è che il danneggiato non può cumulare il risarcimento e l’indennizzo assicurativo in quanto il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quello dell’interesse leso o condurre, a sua volta, ad un arricchimento ingiustificato.
Al tempo stesso il Tribunale decreta l’irrilevanza della rinuncia preventiva e contrattualizzata (con versamento del premio per giunta da parte dell’assicurato) alla rivalsa.
Anche in questo caso, a nostro giudizio la sentenza è errata perché, quanto a quest’ultimo specifico profilo, viene ignorato il principio sinallagmatico tra obbligazione assicurativa e premio pagato e l’efficacia che tale delimitazione perimetrale del rischio assunto dalla compagnia in sede di stipula riversava nella causalità stessa del contratto: l’alea dell’accadimento che con il contratto assicurativo deve essere integralmente trasferito all’assicuratore in conformità al regolamento pattizio concordato.
A ben diversa e più apprezzabile decisione giunge il Giudice di pace di Imola nella sentenza n. 296 del 19 ottobre 2018 nel corso della quale era richiesta la liquidazione di un indennizzo su polizza infortuni al quale l’impresa di assicurazioni opponeva l’avvenuta preventiva liquidazione del compenso risarcitorio per il danno cagionato dal terzo responsabile di un sinistro stradale.
Ebbene, nel caso specifico, il giudice rileva (come abbiamo più sopra annotato) la non applicabilità lineare delle decisioni rese a Sezioni Unite nel maggio 2018 (che non fanno espressamente riferimento ai criteri di cumulabilità delle polizze infortuni), ritenendo che quindi si debba accedere alle decisioni non nomofilattiche precedenti (la n. 13233/2014, est. Rossetti) in base alla quale l’operazione di scorporo sarebbe autorizzata solo nel caso in cui “il danno patito ed il rischio assicurato coincidono: se l’assicuratore copre il danno da perdita della capacità di lavoro (danno patrimoniale) e la vittima del fatto illecito abbia subito soltanto un danno biologico (danno non patrimoniale) nessuna detrazione sarà possibile”.
Ebbene, detto che il principio, come abbiamo sopra ampiamente illustrato, è ben delineato anche nella base giuridica delle quattro decisioni del maggio 2018, è assai apprezzabile il ragionamento del giudicante in questo caso, laddove viene posto a base della decisione (che approda ad una statuizione di cumulabilità a favore dell’assicurato/vittima) la ricerca della natura del compenso percepito dal responsabile del fatto rispetto a quella delineabile in sede di infortunio.
Così si legge nella decisione che sussiste “la necessità di indagare sulla ragione giustificatrice dell’attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato”.
L’assunto dunque porta alla seguente condivisibile soluzione: “nel caso di specie, il danno oggetto di indennizzo, secondo la polizza contrattualmente sottoscritta dalle parti in causa, è la perdita permanente di capacità lavorativa generica, ovvero un danno patrimoniale: secondo quanto riportato dall’attrice, e non adeguatamente contestato dalla convenuta, invece, in sede di risarcimento danno il terzo ha risarcito unicamente il danno biologico (a-patrimoniale) e le spese mediche, danno sì patrimoniale ma non richiesto in questa sede (e non preso in considerazione dal CTU) in quanto non ricompreso nei termini di polizza”.
Così delineati correttamente i due profili distintitvi tra risarcimento percepito ed indennizzo richiesto, il Giudice riconosce l’indennizzo assicurativo come dovuto al danneggiato / infortunato e l’obbligo a carico della impresa contraente.
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Tre decisioni, queste, che costituiscono un primo approccio (un po’ “grezzo”, si è detto) al problema della applicabilità del cumulo alle polizze infortuni secondo il dettato nomofilattico qui ampiamente esaminato.
Le prime due possono essere intese come esempi di una rigida e non ragionata lettura delle sentenze del 22 maggio 2018 e, al tempo stesso, forniscono l’indicazione di come una distorsione dei principi espressi possa portare ad un grave nocumento per le vittime e ad un approdo del tutto distonico dai canoni di tutela della persona e persino da quelli della regolarità causale negoziale tra assicurato e suo assicuratore.
Si confida, dunque, che una più attenta lettura, soprattutto della sentenza n. 12565, ed una maggior precisione nel rispetto dei canoni civilistici sopra illustrati, possano portare a pronunciamenti più corretti di quelli qui brevemente riferiti.
Avv. Filippo Martini
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