Compensatio e SS UU 2018: il danneggiato che viene risarcito dal responsabile può ottenere anche l’indennizzo dalla propria polizza infortuni? Risponde l’Avvocato Marco Bona del Foro di Torino nel magazine di Giesse Il Risarcimento.
Le SS UU sono intervenute con quattro sentenze (nn. 12564, 12565, 12566 e 12567 del 22 maggio 2018) sul tema complesso della compensatio lucri cum damno. Possiamo ritenerci soddisfatti delle risposte fornite dalle SS UU? Soltanto in parte.
Il modello tradizionale andava benissimo ed era conforme alla volontà del legislatore
Occorre ricordare che l’orientamento tradizionale e di gran lunga maggioritario (perdurato per quasi un secolo di discussioni) era chiarissimo: «dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno alla persona (patrimoniale o biologico) non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, oppure a titolo di assegni, di equo indennizzo, o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte od all’invalidità» (indennizzi assicurativi compresi), tolti i casi di conseguimento, da parte del danneggiato, di una posta positiva direttamente scaturita dallo stesso illecito o proveniente dal danneggiante nel contesto di una “unicità del rapporto obbligatorio”, oppure di intervento del terzo in vece del responsabile civile o, ancora, di specifici interventi legislativi recanti la previsione di azioni di surrogazione o di regresso.
Questo modello era conforme alla legge, a partire dal fatto che il legislatore, tolti gli specifici casi di azione di “recupero” e di dinieghi di cumulo, non ha mai dettato alcuna regola generale circa la sottrazione dei “benefici collaterali” ai risarcimenti.
Compensatio e SS UU 2018: perché cambiare il modello tradizionale?
Dal 2014 in avanti – in seguito ad alcune pronunce della Cassazione – si è invertita la narrazione tradizionale (per la quale con il cumulo tra risarcimento e benefici il danneggiato non diventava ricco, ma conseguiva ciò che gli spettava dalla società o dai suoi contraenti) e si sono posti al centro i timori per “ingiuste locupletazioni” da parte dei danneggiati, come se “cumulare” i risarcimenti (vieppiù parziali ed affidati a tempistiche dilatate) con rendite od indennità garantite dal sistema sociale (sostenuto con i sacrifici dei cittadini) o da un’assicurazione a spese della parte lesa stessa possa costituire un’ingiustizia equiparabile a quella di chi, con dolo o colpa o con un inadempimento, ha privato una famiglia del suo caro od un soggetto della sua salute. Taluni interpreti ricordano la foga dell’imitazione che Maurizio Crozza fa di Mauro Corona («togliere», «togliere» ed ancora «togliere»).
Quale modello è stato proposto dalle ordinanze di rinvio alle SS UU?
Compensatio e SS UU 2018: le quattro ordinanze interlocutorie del 22 giugno 2017, in direzione opposta alla giurisprudenza tradizionale, hanno perorato l’accoglimento dei seguenti principi a portata generale per qualsiasi tipo di “beneficio collaterale”: «(a) alla vittima d’un fatto illecito spetta il risarcimento del danno esistente nel suo patrimonio al momento della liquidazione; (b) nella stima di questo danno occorre tenere conto dei vantaggi che, prima della liquidazione, siano pervenuti o certamente perverranno alla vittima, a condizione che il vantaggio possa dirsi causato del fatto illecito, ed abbia per risultato diretto o mediato quello di attenuare il pregiudizio causato dall’illecito; (c) per stabilire se il vantaggio sia stato causato dal fatto illecito deve applicarsi la stessa regola di causalità utilizzata per stabilire se il danno sia conseguenza dell’illecito».
Compensatio e SS UU 2018, la “parte generale”: il modello della “giustizia del beneficio”.
In seno alla “parte generale”, comune a tutte le quattro sentenze, le SS UU hanno senz’altro rigettato il predetto modello proposto dalle ordinanze di rinvio del giugno 2017, affermando il seguente quadro:
- non è dato rinvenire una soluzione indistinta e omologante di tutti i possibili “benefici collaterali”;
- sul piano della causalità giuridica l’illecito (o l’inadempimento) deve essere non già un mero «coefficiente causale» del “beneficio collaterale”, bensì la sua «fonte», ferma restando l’impossibilità di un’applicazione simmetrica delle medesime regole causali tanto per accertare la relazione causale evento lesivo e “benefici collaterali” quanto per affrontare quella tra evento lesivo e danni-conseguenza;
- il nesso di causalità giuridica, comunque, non è criterio risolutivo, dovendo risultare soddisfatti i seguenti due essenziali presupposti:
- il defalco necessita di una «ragione giustificatrice», il che significa che il “beneficio” deve risultare preordinato a rimuovere l’effetto dannoso dell’illecito o dell’inadempimento, nonché a beneficiare il danneggiante; inoltre, il “vantaggio” non deve scaturire da un sacrificio economico del danneggiato;
- la deduzione può avere luogo soltanto in presenza di un meccanismo di surroga, di rivalsa o di “recupero”, altrimenti si finirebbe per premiare senza merito il danneggiante con un’autentica «sofferenza del sistema».
La “parte speciale”, di cui alla prima sentenza (la n. 12564/2018), completa la “parte generale” in piena sintonia con la stessa. Infatti, con riferimento alla cumulabilità della pensione di reversibilità le SS UU affermano a chiare lettere che questo “beneficio collaterale” non deve essere detratto dal risarcimento del danno patrimoniale patito da tale parente-attore in base ai seguenti motivi:
- «ragione giustificatrice» dell’erogazione del “beneficio collaterale” in questione, causalmente distinta dalla finalità indennitaria o risarcitoria, ciò in primis alla luce della sua derivazione dai contributi versati dalla vittima primaria;
- assenza di una previsione legislativa ammissiva di un’azione di surrogazione o di regresso a favore dell’INPS.
Il modello generale delle SS UU è fondato?
Tale modello è condivisibile nella sostanza.
Il richiamo alla necessità della previsione di un’azione di “recupero” è senz’altro fondato: è lo stesso diritto positivo, laddove annovera speciali disposizioni con riferimento a specifici “benefici collaterali”, a confermare l’esistenza di questa condizione.
Per quanto concerne il criterio della “giustizia del beneficio”, dato che si evoca il rischio di “ingiuste locupletazioni” dei danneggiati, viene in mente il concetto di “ingiustificato arricchimento”: dunque, tolti i casi in cui la questione vada affrontata sul piano degli incroci creati dal legislatore (o dagli assicuratori sulla base dell’art. 1916 c.c.) tra responsabilità civile ed altri sistemi (assicurativi, previdenziali, ecc.), la pretesa del danneggiante di dedurre dal risarcimento un determinato “beneficio collaterale” dovrebbe poter trovare giustificazione soltanto laddove il danneggiato si sia arricchito in suo danno, il che non può affermarsi ogniqualvolta a seguito dell’evento lesivo la persona lesa, per reagire allo stesso, si sia trovato ad effettuare delle scelte rilevatesi vantaggiose (egli ha semplicemente esercitato il suo diritto ad autodeterminarsi) od abbia acquisito determinate esternalità positive con “giusta causa”, cioè sulla base di una norma di welfare assicurativo o previdenziale o di una polizza o di altro.
Insomma, se si intende disquisire di “ingiusto arricchimento” del danneggiato, occorre allora farlo fino in fondo assumendo l’unica norma che il legislatore ha predisposto per questa fattispecie: l’art. 2041 c.c..
Dove cadono le SS UU del 2018?
Nella pronuncia n. 12565/2018 le SS UU, con riferimento all’assicurazione contro i danni ed all’indennità avente per oggetto il valore di una res (il velivolo esploso in volo sui cieli sopra Ustica), ha affermato che indennità assicurativa ed obbligazione risarcitoria, pur avendo «fonte e titolo diversi», non possono cumularsi, ciò anche malgrado l’inerzia dell’assicuratore del danneggiato nell’agire in via di surrogazione ed a prescindere dal pagamento dei premi assicurativi da parte del soggetto leso. Anche nelle pronunce nn. 12566 e 12567 le SS UU hanno sancito l’irrilevanza del mancato esperimento dell’azione di surrogazione.
Le “parti speciali” di queste tre sentenze tradiscono le statuizioni recate dalla “parte generale” e da quella speciale della sentenza n. 12564.
A parte il fatto che non si considera come tanto il diritto di surrogazione quanto il principio indennitario siano derogabili fra le parti e possano essere rinunciati dall’impresa assicuratrice, si ha quanto segue:
- le SS UU, in seno alla “parte generale”, hanno sottolineato, evocando la “giustizia del beneficio” ed il “principio di responsabilità”, come la posizione debitoria del responsabile dell’illecito non possa venire alleggerita «per il solo fatto che il danneggiato ha ricevuto, in connessione con l’evento dannoso, una provvidenza indennitaria grazie all’intervento del terzo», giacché per questa via «si avrebbe una sofferenza del sistema, finendosi con il premiare, senza merito specifico, chi si è comportato in modo negligente»; che senso ha, allora, dichiarare poi l’indifferenza assoluta per l’esercizio concreto dell’azione di surrogazione?
- le SS UU, sempre nella “parte generale”, hanno giustamente affermato la regola del cumulo con riferimento alla pensione di reversibilità, giacché frutto dei risparmi della persona deceduta; per quale ragione, allora, il danneggiante dovrebbe godere del risultato dei premi versati dal danneggiato senza neppure dover restituire in concreto alcunché all’assicuratore di quest’ultimo?
In breve, anche per l’assicurazione contro i danni (infortuni compresi) doveva valere quanto rilevato dalle SS UU nella “parte generale” in merito alla rilevanza del contributo economico del danneggiato alla base del “beneficio collaterale” ed all’assenza dell’obiettivo della “posta positiva” di beneficiare il danneggiante: «nel caso di assicurazione sulla vita, l’indennità si cumula con il risarcimento, perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall’assicurato sopportando l’onere dei premi, e l’indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante».
Avv. Marco Bona
Foro di Torino, civilista
Coordinatore della Pan-European Organization of Personal Injury Lawers (PEOPIL)