In riferimento all’ emendamento al decreto sulle liberalizzazioni recentemente approvato al Senato ed ora in esame alla Camera, relativo all’ambito dei risarcimenti da RCA per le lesioni di lieve entità (dall’1% al 9% di invalidità permanente), con il quale è stata stabilita la non risarcibilità del danno biologico permanente, in caso di mancato accertamento clinico strumentale obiettivo, desideriamo porre l’accento su tre aspetti che sembrano essere passati inosservati.Innanzitutto la manifesta anticostituzionalità della norma: per quale motivo un danneggiato, sol perché la radiografia non è eseguita correttamente o non ha i soldi per sottoporsi ad ulteriori esami strumentali costosi, non deve essere risarcito di un danno biologico permanente lieve comunque accertato clinicamente dal medico, in base alla sua esperienza e alla sua conoscenza scientifica??
Inoltre, introducendo l’obbligo di accertabilità strumentale per la risarcibilità dei danni fisici si aprirà la porta, inevitabilmente (solo questione di tempo), ad ulteriori pretese del mondo assicurativo, che potrebbe chiedere, legittimamente, di non risarcire i danni psichici in quanto non strumentalmente rilevabili (una “macchinetta” per misurare la depressione, ad esempio, non c’è) e nemmeno quelli morali (d’altronde, come “misurare”, e prima ancora, provare il dolore di un genitore che perde un figlio? o la sofferenza per aver perduto l’uso delle gambe? o per un calvario di operazioni e fisioterapie?). La verità è che ci sono condizioni cliniche soggettive non accertabili né visivamente né strumentalmente ma sulla cui esistenza non ci sono dubbi: postumi soggettivi da trauma cranico commotivo, riduzione dell’olfatto, sindromi psichiatriche, ecc.; talmente indubbia è la loro esistenza che il Ministero della Salute, nel suo D.M. 03.07.2003, le ha inserite tra le lesioni di lieve entità.
Per ultimo la soluzione proposta si rivelerà una vera manna per le imprese di assicurazione, in quanto incentiverà ancor di più certi loro comportamenti “opportunistici”. L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM), infatti, nella sua segnalazione del 5.01.2012, aveva già suggerito al Governo di abolire il meccanismo del cosiddetto “risarcimento diretto” (la procedura con la quale, in caso di sinistri stradali tra due veicoli, il conducente danneggiato non responsabile deve chiedere il risarcimento alla propria compagnia assicurativa anche per le lesioni fisiche, se comprese tra l’1% e il 9% di invalidità permanente) in quanto erano stati riscontrati comportamenti “opportunistici” da parte delle imprese assicurative, finalizzati a sfruttare il meccanismo di rimborso a forfait, mirando a catturare “..il differenziale positivo tra forfait ricevuto e risarcimento effettivamente corrisposto..“* . In pratica, dice l’Antitrust, le imprese assicurative cercano di risarcire le lesioni lievi dei propri conducenti assicurati con importi esigui per “guadagnare” sulla differenza tra quanto esse pagano e quanto ottengono di rimborso dall’assicurazione del vero responsabile dell’incidente. E’ naturale e logico, quindi, che togliendo per legge (anzi per decreto) le invalidità permanenti non accertate strumentalmente, i risarcimenti si ridurranno sempre più e maggiore sarà la differenza con il rimborso a forfait che le assicurazioni incassano e maggiore sarà il loro guadagno!
Combattere le truffe si può e si deve, ma fornendo e imponendo l’uso di adeguati strumenti, anche di indagine e processuali, non certo ammainando la bandiera del giusto risarcimento per il danneggiato vero e leale per colpa di chi non lo è; e nemmeno facendo “guadagnare” ancor di più coloro che, come le imprese di assicurazione, hanno la loro ragione d’essere nel risarcire chi subisce un danno ingiusto, anche se lieve.
Per Giesse-Gestione Sinistri
Dott. Bruno Marusso
* “Risultano tuttavia fenomeni opportunistici da parte delle compagnie che sembrano aver adeguato il proprio portafoglio clienti e le aree di operatività nel
tentativo di “sfruttare” il meccanismo di compensazione sottostante il sistema CARD, catturando il differenziale positivo tra forfait ricevuto e risarcimento
effettivamente corrisposto. Ciò va ad aggiungersi all’assenza di adeguati incentivi al controllo dei costi e all’inadeguatezza delle procedure di contrasto dei
fenomeni fraudolenti adottate dalle compagnie, che spesso danno luogo ad aumenti dei premi. Al fine di migliorare il sistema di funzionamento del
risarcimento diretto l’Autorità auspica un intervento di affinamento del funzionamento del sistema CARD finalizzato a introdurre adeguati incentivi al
controllo dei costi dei risarcimenti tramite recuperi di efficienza”, Segnalazione n. AS901 AGCM, 05 gennaio 2012, pag. 39.