La liquidazione del danno non patrimoniale ai congiunti di una persona vittima di un incidente stradale *non può essere uguale per tutti gli aventi diritto -* né globale, con successiva ripartizione interna tra loro
La Corte di Cassazione (sentenza n. 7128 del 21 marzo 2013) ha riconosciuto in caso di inforunio sul lavoro il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale anche a favore dei prossimi congiunti
La liquidazione del danno non patrimoniale ai congiunti di una persona vittima di un incidente stradale non può essere uguale per tutti gli aventi diritto - né globale, con successiva ripartizione interna tra loro - ma deve necessariamente essere personalizzata, considerando tutte le circostanze del caso e la diversa incidenza dell’improvvisa e definitiva interruzione del rapporto familiare. Lo ha stabilito il 17 aprile 2013 la sentenza della Cassazione n° 9231.
La Corte attesta così che, in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato è titolare di un autonomo diritto al risarcimento di tutto il danno, nella sua componente morale, vale a dire la sofferenza interiore soggettiva sul piano strettamente morale, e in quella dinamico-relazionale (cd. danno esistenziale), da intendere come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva e interiore che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto.
Pertanto, se l’illecito abbia gravemente compromesso il valore «persona», come nel caso della definitiva perdita del rapporto parentale e matrimoniale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto a una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 7128 del 21 marzo 2013) ha riconosciuto in caso di inforunio sul lavoro il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale anche a favore dei prossimi congiunti non familiari o parenti di una persona che abbia subito lesioni personali seriamente invalidanti, a causa ovviamente di un fatto illecito altrui.
Requisito essenziale è la sussistenza di una particolare situazione affettiva con la vittima, caratterizzata da tendenziale stabilità e mutua assistenza sia morale che materiale, a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali.
La convivenza dunque non deve essere necessariamente intesa come coabitazione, quanto piuttosto come «stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti».
Viceversa, non viene riconosciuto alcun risarcimento a chi non risulti legato da alcun rapporto col danneggiato al momento della commissione dell’illecito, ma solo in epoca successiva abbia poi instaurato una relazione affettiva. Spetta comunque sempre al Giudice di merito accertare, nel caso concreto e sulla base dei vari elementi rilevati, anche presuntivi, l’apprezzabilità della relazione ai fini risarcitori.
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