Risarcimento terzo trasportato

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Chiunque viaggi a bordo di un veicolo a motore (auto o moto), in qualità di terzo trasportato, ha diritto ad essere risarcito nel caso in cui dovesse rimanere coinvolto in un incidente stradale, indipendentemente dal fatto che la colpa dell’incidente ricada o meno integralmente sul conducente del veicolo su cui stava viaggiando. Questo vale anche se il terzo trasportato è un familiare, un amico, un collega o un semplice conoscente del conducente. Hanno diritto, quindi, ad essere risarciti anche l’autostoppista (cosiddetto trasporto di cortesia) o il proprietario del veicolo che al momento dell’incidente non era alla guida.

 

Convenzione terzi trasportati

Il terzo trasportato che subisce delle lesioni o danni a cose di sua proprietà, ha il diritto di essere risarcito dall’assicurazione del veicolo sul quale si trovava, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva responsabilità del sinistro, con l’unica eccezione del sinistro avvenuto per caso fortuito, causato cioè unicamente da evento straordinario ed imprevedibile, non controllabile dall’uomo: è il caso, ad esempio, dell’incidente causato dal distacco di un masso da una montagna che ferisce il trasportato.

 

Risarcimento danni terzo trasportato

La richiesta di risarcimento danni terzo trasportato può venire indirizzata direttamente anche alla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale lo stesso viaggiava al momento dell’incidente, sul presupposto che il conducente di questo sia responsabile, almeno in parte, del sinistro; in caso contrario, la richiesta danni può essere rivolta esclusivamente al veicolo unico responsabile.

Non appena liquidato il risarcimento, la Compagnia del vettore potrà poi rivalersi nei confronti della compagnia del veicolo eventualmente corresponsabile del sinistro.

In caso di incidenti molto gravi, qualora il risarcimento spettante al terzo trasportato superi il limite del massimale minimo di legge previsto dall’Rca (6.450.000 euro per danni a persona – 1.300.000 euro per danni a cose), il danneggiato che abbia agito inizialmente nei confronti del solo vettore, potrà agire anche verso l’assicuratore dell’altro veicolo eventualmente co-responsabile del sinistro, potendo beneficiare di un eventuale massimale assicurato superiore ai minimi di legge ed ottenere, così, l’integrale risarcimento.

 

Incidenti in sosta o fermata

Il terzo trasportato ha diritto al risarcimento dei danni subiti anche durante le fasi di salita o discesa da un veicolo, sia in fase di movimento che di arresto (sia per sosta che per fermata).

 

Giesse e il risarcimento terzo trasportato

In 28 anni di attività abbiamo risarcito con successo migliaia di casi nei quali sono rimasti coinvolti uno o più terzi trasportati, più di 3mila dei quali con lesioni gravissime o mortali.

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Terzo trasportato non a norma

Nel caso in cui il terzo trasportato rimasto coinvolto in un incidente stradale a bordo di un veicolo non rispetti alcune norme della circolazione stradale (mancato allacciamento delle cinture di sicurezza, anche se seduti su sedili posteriori; mancato utilizzo del casco in moto; ecc.), avrà comunque diritto a ottenere il risarcimento dei danni subiti, anche se potrà, eventualmente, subirne una riduzione parametrata al grado della sua colpa.

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